Normativa e prassi

6 Ottobre 2020

Eco-sisma bonus al 110%: in Gazzetta i decreti attuativi

Con la pubblicazione in Gazzetta, avvenuta con l’edizione di serie generale n. 246 di ieri, 5 ottobre 2020, assumono la veste dell’ufficialità i due provvedimenti che disciplinano la fruizione dei bonus per i lavori di efficientamento energetico e di miglioramento della classe di rischio sismico.
In particolare, i due decreti, entrambi datati 6 agosto 2020, riportano:

  • i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici, descritte ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, il “Rilancio”
  • il contenuto e le modalità di trasmissione agli organi competenti dell’asseverazione dei requisiti richiesti, compilata da parte di tecnici abilitati.

Nello specifico, il primo dei due decreti conferisce connotazione alle tipologie di interventi che danno diritto alle detrazioni fino al 110% delle spese effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Il decreto, emesso in concerto con i ministeri dell’Economia e Finanze, Trasporti e Ambiente, agli articoli 1 e 2 definisce gli interventi che possono rientrare nelle agevolazioni previste dal decreto Rilancio, ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119, compresi quelli di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Sono, inoltre, indicati i costi massimali per le singole tipologie di intervento.
All’articolo 3 sono fissati, invece, i limiti delle agevolazioni, riepilogati nell’allegato B al decreto, un’utile tabella di sintesi dove sono indicate, per ogni specifica tipologia di intervento:

  • la detrazione massima, o l’importo massimo di spesa ammissibile
  • la percentuale di detrazione spettante
  • il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione. 

Per quanto attinente alla cessione del credito, il decreto conferma che i soggetti beneficiari delle agevolazioni possono optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente all’importo della detrazione o per un contributo anticipato sotto la forma dello sconto in fattura da parte dei fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito pari alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, come indicato all’articolo 121 del Dl n. 34/2020.
 
Gli interventi di recupero edilizio per essere ammessi alla detrazione necessitano dell’asseverazione di un tecnico abilitato che ne deve attestare la rispondenza ai requisiti richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione lavori eseguiti. Il professionista che compila l’asseverazione, per la corretta editazione, i termini e le modalità di trasmissione del documento dovrà attenersi alle indicazioni riportate nel secondo decreto 6 agosto del Mise.
 
In particolare, l’articolo 2 del secondo decreto dispone che il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione,  appone il timbro fornito dal collegio o dall’ordine  professionale, attestante che lo stesso possiede  il  requisito dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera professione. Inoltre, costituiscono elementi essenziali  dell’asseverazione, a pena di invalidità:
a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione  con  valore legale ad un preciso  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata, anche ai fini della contestazione
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza è  adeguato al numero  delle  attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi  oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni
c) copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento  di  asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

Eco-sisma bonus al 110%: in Gazzetta i decreti attuativi

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