Normativa e prassi

29 Luglio 2020

Detraibile l’onere “tracciabile” con versamento via smartphone

Con la risposta n. 230/E del 29 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate dice sì alla detrazione Irpef del 19% per il pagamento dell’onere agevolabile effettuato con smartphone tramite l’applicazione di un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato ai conti correnti bancari, che consente di individuare univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i destinatari dell’accredito, nel caso in cui dalle rilevazioni contabili e dalle transazioni dell’app sia possibile garantire i requisiti di tracciabilità e di identificazione dell’autore dell’operazione.
 
Il chiarimento richiesto dal contribuente nasce dalla norma introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 679, legge n. 160/2019), che pone una nuova condizione (dal quale sono esclusi spese per farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate) alla detrazione Irpef per gli oneri indicati dall’articolo 15 del Tuir. In particolare, la disposizione prevede che l’agevolazione spetti soltanto se il pagamento è stato realizzato con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997 o carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi alternativi.
 
Il nocciolo della questione è, quindi, se il tipo di versamento messo in atto dall’istante possa rientrare tra i “sistemi alternativi” ammessi dall’agevolazione.
 
L’Agenzia mette in chiaro che quel che conta ai fini del beneficio fiscale è che il pagamento sia tracciabile e sia garantita l’identificazione del suo autore al fine di consentire gli eventuali controlli dell’amministrazione finanziaria. Infatti, i riferimenti della norma rispetto agli altri mezzi di pagamento ammessi per usufruire della detrazione devono essere considerati indicativi e non esaustivi delle tipologie accettate. In proposito, l’Agenzia richiama quanto già detto con la risoluzione n. 108/2014 (vedi articolo “Donazioni a partiti politici: detraibili anche se “periferiche”).
 
Contestualizzata la disciplina utile a fornire il chiarimento, il documento di prassi definisce nel dettaglio il sistema di pagamento usato dall’istante. 
In particolare, l’Istituto di moneta elettronica cui si fa riferimento fornisce agli utenti un’app che consente transazioni di denaro tramite smartphone, senza ricorrere a carte di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia Nfc. Occorre però inserire, per perfezionare il versamento, il codice Iban e il numero di cellulare. Un servizio con il quale in molti, ormai, effettuano spese nei negozi convenzionati, inviano denaro, pagano i bollettini della pubblica amministrazione tramite pagoPA e ricaricano il telefono.
Per aderire al servizio, specifica l’Agenzia, occorre aprire un account e collegarlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è legato a un solo utente e uno specifico dispositivo mobile, in un sistema di rapporto univoco. L’Istituto traccia i pagamenti, come un e-payment, e le ricevute sono disponibili nella sezione del profilo dell’applicazione. 
Insomma, si tratta di un sistema, ritiene l’Agenzia, che garantisce i requisiti di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla norma, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni dell’app sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore dell’operazione.

Di conseguenza, conclude il documento di prassi, il sistema di pagamento in oggetto non preclude la detrazione del 19% per la spesa sostenuta dal contribuente e, in caso di richiesta da parte del Fisco, o dei Caf o dei professionisti abilitati per l’apposizione del visto di conformità, l’istante dovrà esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto del conto corrente della banca a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, se completo di tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, in caso di informazioni mancanti, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’applicazione.

Detraibile l’onere “tracciabile” con versamento via smartphone

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