29 Luglio 2020
Mercato regolamentato nel Tuir, consultazione pubblica per definirlo
È online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la bozza di circolare sulla “Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi”. Il documento di prassi provvisorio è aperto alla consultazione pubblica degli operatori interessati e delle loro associazioni di categoria, che potranno esaminarlo e inviare le proprie osservazioni entro lunedì 14 settembre. Fino a tale data gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it. L’amministrazione ne terrà conto in vista della stesura definitiva.
La necessità di pervenire a una nozione di “mercato regolamentato” più aderente all’attuale scenario economico, è nata, in particolare, dalla progressiva evoluzione dei mercati finanziari e della nascita dei “sistemi multilaterali di negoziazione”. Quindi, considerato che in diverse disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi si fa riferimento a tale nozione – circoscritta nel passato da norme e documenti di prassi, ma oramai obsoleta – è importante fare chiarezza sulla definizione, anche ai fini dell’attività di consulenza dell’Agenzia.
In particolare, il documento in evoluzione ricorda che con la circolare n. 165/1998 è stato chiarito che nella nozione di mercati regolamentati “vanno ricompresi non solo la borsa ed il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative; più specificamente, si intende far riferimento ai mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché a quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede”. Tale definizione, poi ribadita in altri documenti di prassi, in sostanza si riferiva solo ai mercati regolamentati:
a) di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (il Tuf)
b) di Stati appartenenti all’Ocse, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.
I punti salienti della bozza
In linea con il parere chiesto e ottenuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze ora, la versione “temporanea” della circolare, tra l’altro, chiarisce che per “mercato regolamentato estero” si deve intendere – oltre a quello riconosciuto dalla Consob e a quello indicato nell’elenco dell’Esma – anche ogni “altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico”, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 30/2015.
Pertanto, un mercato per rispondere alla definizione dettata dal richiamato decreto, deve essere:
− regolamentato, ovvero dotato di un’organizzazione e di regole di funzionamento che garantiscano una negoziazione regolare, in termini di esecuzione efficiente degli ordini, e quindi di volume delle contrattazioni
− riconosciuto come tale dalle competenti Autorità
− aperto al pubblico, ovvero essere un mercato multilaterale, che nella fissazione dei prezzi, favorisca l’incontro di domanda ed offerta di una pluralità di soggetti.
Detto ciò, quindi, tra i “mercati regolamentati esteri”, rientrano anche:
– quelli situati in Stati membri dell’Ue o della See
– i mercati, diversi dai precedenti, riconosciuti da Consob in un apposito elenco
– quelli che le associazioni di categoria delle società di gestione del risparmio, e implicitamente la Banca d’Italia, considera “regolamentati”.
Per quanto riguarda i “sistemi multilaterali di negoziazione”, la bozza di circolare evidenzia che c’è un elemento comune sia ai mercati regolamentati in senso proprio che a tali altre tipologie: entrambi hanno un “regolamento”, ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un’Autorità pubblica. Ciò che, in particolare, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, è l’esistenza di regole di formazione dei prezzi.
L’esistenza, quindi, di “prezzi ufficiali” è il profilo regolamentare decisivo per ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di mercato regolamentato. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili”. In ciò la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili.
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