29 Luglio 2020
Crediti di imposta per il cinema: in rete quattro decreti del Mibact
Pubblicato il decreto del 28 luglio 2020 della direzione generale Cinema e Audiovisivo del Mibact, con allegata la tabella della imprese beneficiarie, che riconosce i crediti d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica per la programmazione relativa all’anno 2019, rettificati a seguito di ulteriori attività di istruttoria e controllo. Il possesso dei requisiti indicati nelle richieste di credito d’imposta, specifica il documento, è verificato da Istituto Luce – Cinecittà Srl.
Inoltre, sullo stesso sito internet istituzionale della Dg Cinema e Audiovisivo, sono stati pubblicati ieri 28 luglio 2020 tre decreti direttoriali contenenti l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta, relativi agli esiti delle istruttorie sull’ammissibilità:
– delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, per la produzione tv/web, per la produzione esecutiva delle opere straniere e per gli investimenti nelle sale cinematografiche
– delle richieste definitive pervenute per lo sviluppo, per la produzione cinematografica, per la produzione tv/web, per la produzione esecutiva delle opere straniere e per la distribuzione
– delle richieste relative all’eleggibilità culturale.
In particolare, il primo decreto del 28 luglio riconosce crediti d’imposta, con i relativi importi, alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e di distribuzione inserite nelle tabelle allegate al documento. Con il secondo decreto del 27 luglio alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e di esercizio cinematografico, inserite nelle tabelle descrittive, sono riconosciuti i crediti d’imposta teorici, nella misura indicata nei medesimi elenchi. Infine, il terzo decreto del 28 luglio riconosce l’eleggibilità culturale a sei specifiche opere cinematografiche e audiovisive.
I decreti non contengono le domande per le quali è stato già comunicato l’ottenimento dell’eleggibilità culturale e/o del credito d’imposta via Pec o nei precedenti documenti direttoriali e che le richieste per le quali l’istruttoria è ancora in fase di perfezionamento faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della direzione generale.
Le pubblicazioni costituiscono comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto la direzione generale non procederà all’invio a mezzo Pec delle singole comunicazioni di spettanza.
Gli sconti, ricordiamo, sono utilizzabili a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta e per gli anni 2021 e 2022 il riconoscimento dei bonus è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Nei decreti della Dg Cinema e Audivisivo è precisato che in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta o di mancanza dei requisiti per la presentazione della domanda, oltre alla revoca del contributo riconosciuto e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni, viene disposta l’esclusione dalle agevolazioni per cinque anni del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa esclusa.
In ogni caso, la Dg Cinema e Audiovisivo, e anche l’Istituto Luce per i crediti per la programmazione, possono in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici. Inoltre le amministrazioni competenti possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Dg Cinema e Audiovisivo l’eventuale perdita, successiva all’accoglimento dell’istanza di agevolazione o nelle more della comunicazione da parte della direzione generale del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici.
Infine, ricorda il Mibact, l’Amministrazione finanziaria e la Siae procedono, anche attraverso l’accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi da bigliettazione e al numero dei titoli di accesso rilasciati.
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