Normativa e prassi

28 Luglio 2020

Accordo Ue – Regno di Norvegia. Sì all’identificazione diretta

L’accordo sottoscritto in data 1° agosto 2018 tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia consente ai soggetti stabiliti nel Paese scandinavo di avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale. Questo il contenuto della risoluzione n. 44 del 28 luglio 2020 con la quale l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti.

A porre il quesito di consulenza giuridica è un ufficio che chiede se l’accordo, tra Ue e Regno di Norvegia,  di cooperazione amministrativa, lotta contro la frode e recupero dei crediti Iva rispetti i requisiti richiesti dal comma 5 dell’articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972.
A giudizio dell’istante l’accordo sottoscritto tra la Norvegia e l’Unione europea ricalca il contenuto degli strumenti attualmente in vigore all’interno dell’Unione europea volti a garantire l’assistenza in materia di imposta sul valore aggiunto e recupero dei crediti, in quanto è analogo a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’Unione europea. Ne consegue, secondo l’ufficio, che tale accordo soddisfa le esigenze previste dalla norma e permette ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta, al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva, senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale, ai sensi articoli 204 e seguenti della direttiva 2006/112/Ce (articolo 17, comma 2 del decreto Iva).

L’Agenzia delle entrate concorda con l’ufficio istante.
L’amministrazione richiama l’articolo 35-ter del decreto Iva, che, emanato in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della VI direttiva, disciplina l’identificazione diretta nel territorio dello Stato da parte dei soggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a imposta.
In base a tale direttiva ciascun Paese membro deve consentire l’identificazione diretta agli operatori stabiliti in un altro Stato appartenente all’Unione europea per assolvere gli obblighi Iva, in caso di operazioni effettuate nel territorio di tale Stato; di conseguenza, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato possono identificarsi direttamente con le modalità indicate nell’articolo 35-ter del Dpr n. 633/72, il cui comma 5 stabilisce che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.

In pratica, a differenza di quanto previsto per i soggetti stabiliti in uno Stato membro, per i quali scatta in automatico la possibilità di identificarsi direttamente ai fini Iva in altri Stati membri, per quanti sono residenti in Paesi terzi tale possibilità è subordinata alla verifica dell’esistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti nell’Ue (cfr risoluzione n. 220/2003).
In questo contesto rientra l’accordo del 1° agosto 2018, sottoscritto tra Ue e Regno di Norvegia, finalizzato a garantire la corretta determinazione e riscossione dell’Iva, il corretto recupero dei crediti Iva e la lotta alle frodi, con “l’obiettivo di porre in essere il quadro per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell’Unione e la Norvegia onde consentire alle autorità incaricate dell’applicazione della legislazione sull’IVA, di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto di tale legislazione e tutelare il gettito IVA” (cfr. articolo 1).

Ne consegue, perciò, che tale accordo è analogo a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’Unione europea in materia di Iva e rispetta i requisiti stabiliti dall’articolo 35-ter, comma 5, del decreto Iva.
L’accordo in esame, quindi, soddisfa le esigenze sottese alla norma e consente ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto Iva.

Accordo Ue – Regno di Norvegia. Sì all’identificazione diretta

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