Normativa e prassi

28 Dicembre 2018

Ue: reverse charge temporaneoper le operazioni oltre € 17.500

Normativa e prassi

Ue: reverse charge temporaneo
per le operazioni oltre € 17.500

Per introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, lo Stato membro deve presentare apposita domanda alla Commissione e soddisfare una serie di condizioni

Ue: reverse charge temporaneo|per le operazioni oltre € 17.500
Pubblicata ieri, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la direttiva 2018/2057 del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia.
 
In pratica, gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, potranno introdurre il sistema del reverse charge – finalizzato a contrastare fenomeni fraudolenti in ambito Iva e in base al quale il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente/prestatore – per tutte le operazioni non transfrontaliere di ammontare superiore a 17.500 euro.
La misura ha carattere temporaneo: entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio e sarà applicabile fino al 30 giugno 2022.
 
Per introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile, lo Stato membro deve presentare apposita domanda alla Commissione e soddisfare una serie di condizioni:

  • aver presentato nel 2014 un divario dell’Iva, espresso in percentuale del totale dell’Iva esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell’Iva mediano a livello comunitario
  • presentare un livello di frodi carosello superiore al 25% del suo divario dell’Iva complessivo
  • stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, precisando le misure applicate e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di Iva è risultata insufficiente
  • stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell’obbligo tributario, previsti a seguito dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, superano di almeno il 25% l’onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali
  • stabilire che l’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di controllo.

pubblicato Venerdì 28 Dicembre 2018

Ue: reverse charge temporaneoper le operazioni oltre € 17.500

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