Normativa e prassi

23 Ottobre 2018

Emolumenti fissi e accessori: due sostituti, due modelli Cu

Normativa e prassi

Emolumenti fissi e accessori:
due sostituti, due modelli Cu

Il soggetto che eroga le somme aggiuntive deve barrare il punto 613 della certificazione per attestare che le informazioni sono state inviate a chi deve tenerne conto per il conguaglio

Emolumenti fissi e accessori: |due sostituti, due modelli Cu
L’ufficio che liquida i compensi accessori spettanti al personale dipendente di una pubblica amministrazione, oltre a dover comunicare i dati al sostituto d’imposta principale per consentire a quest’ultimo di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio (tenendo conto di tutti gli emolumenti erogati, a carattere fisso e accessorio) e il rilascio della certificazione unica comprensiva di tutte le somme corrisposte, è tenuto anche a trasmettere la Cu in via telematica all’Agenzia delle entrate.
È la precisazione fornita con la risposta 42/2018 all’istanza di interpello formulata dal soggetto che liquida compensi non aventi carattere fisso e continuativo, il quale, invece, riteneva esaurito il proprio compito con l’inoltro al sostituto d’imposta principale di apposite comunicazioni concernenti gli importi liquidati.

In particolare, l’Agenzia ha riepilogato gli adempimenti in capo all’ufficio pagatore:

  • operare la ritenuta sulle somme non aventi carattere fisso e continuativo (articolo 29, comma 1, lettera b, Dpr 600/1973)
  • trasmettere al sostituto d’imposta principale, entro il 12 gennaio dell’anno successivo, i dati relativi ai compensi accessori corrisposti al dipendente, per consentire le operazioni di conguaglio (articolo 29, comma 2, Dpr 600/1973)
  • rilasciare la certificazione unica.

Tale disciplina, “codificata” nelle istruzioni al modello Cu 2018, ha portata generale e opera in tutti i casi in cui l’amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non a carattere fisso e continuativo è diversa da quella che corrisponde il trattamento fisso.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della Cu ordinaria, si tratta, come richiamato nelle stesse istruzioni, di un obbligo generalizzato imposto a chiunque eroghi compensi soggetti a ritenuta alla fonte. L’adempimento va posto in essere: entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, relativamente ai redditi da inserire nella dichiarazione precompilata; entro il termine di presentazione del modello 770, per i redditi esenti e quelli che non confluiscono nella precompilata.
In particolare, sempre nelle istruzioni al modello Cu 2018, è precisato che: “il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.

Pertanto, la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale per consentire a quest’ultimo le operazioni di conguaglio nonché il rilascio della certificazione unica non esonera l’ufficio pagatore dall’obbligo di trasmettere la Cu in via telematica all’Agenzia delle entrate
 

pubblicato Martedì 23 Ottobre 2018

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