Normativa e prassi

23 Ottobre 2018

Interessi su finanziamenti svizzeri:sempre aliquota ridotta al 12,50%

Normativa e prassi

Interessi su finanziamenti svizzeri:
sempre aliquota ridotta al 12,50%

Il regime convenzionale è applicabile anche agli importi corrisposti da persone fisiche “private”. In tal caso, la tassazione avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi

immagine di una tazza con bandiera svizzera piena di banconote
Un istituto di credito residente in Svizzera senza stabile organizzazione in Italia, che eroga finanziamenti in favore di soggetti residenti nel nostro territorio (sia imprenditori, che operano come sostituti d’imposta, sia persone fisiche), può fruire del trattamento più favorevole previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Stati anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.
Pertanto, per gli interessi percepiti nel 2017 a fronte di finanziamenti concessi a persone fisiche residenti in Italia, può applicare l’aliquota del 12,50% direttamente nel modello Redditi SC 2018, indicandola nella colonna 2 del rigo RN7 (risposta 41/2018).
 
Quesito
L’interpello è stato presentato da una banca svizzera, senza stabile organizzazione nel nostro Paese, che chiede conferma dell’applicabilità dell’aliquota del 12,50% (fissata dalla Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni per gli interessi imponibili anche nello Stato della fonte) quando il soggetto italiano che paga gli interessi è un privato senza qualifica di sostituto d’imposta, nonché della possibilità di provvedervi direttamente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
 
La risposta
L’Agenzia delle entrate precisa, innanzitutto, che, in linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; quando, però, gli interessi non sono corrisposti da un sostituto d’imposta, il non residente deve assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione.
 
È opportuno, però, armonizzare la disciplina nazionale con gli accordi internazionali, in particolare con l’articolo 11 della Convenzione Italia-Svizzera, che, dopo aver stabilito il principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del percettore, puntualizza che tali somme sono imponibili anche nello Stato della fonte “ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi”. La disposizione, dunque, non circoscrive l’aliquota ridotta del 12,50% ai soli casi in cui interviene un sostituto d’imposta.
 
Ne consegue che il trattamento convenzionale è fruibile anche per gli interessi pagati dai privati non sostituto d’imposta, trovando applicazione all’interno del modello dichiarativo.

pubblicato Martedì 23 Ottobre 2018

Interessi su finanziamenti svizzeri:sempre aliquota ridotta al 12,50%

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