Normativa e prassi

23 Ottobre 2018

Emolumenti fissi e accessori: due sostituti, due modelli Cu

Normativa e prassi

Emolumenti fissi e accessori:
due sostituti, due modelli Cu

Il soggetto che eroga le somme aggiuntive deve barrare il punto 613 della certificazione per attestare che le informazioni sono state inviate a chi deve tenerne conto per il conguaglio

Emolumenti fissi e accessori: |due sostituti, due modelli Cu
L’ufficio che liquida i compensi accessori spettanti al personale dipendente di una pubblica amministrazione, oltre a dover comunicare i dati al sostituto d’imposta principale per consentire a quest’ultimo di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio (tenendo conto di tutti gli emolumenti erogati, a carattere fisso e accessorio) e il rilascio della certificazione unica comprensiva di tutte le somme corrisposte, è tenuto anche a trasmettere la Cu in via telematica all’Agenzia delle entrate.
È la precisazione fornita con la risposta 42/2018 all’istanza di interpello formulata dal soggetto che liquida compensi non aventi carattere fisso e continuativo, il quale, invece, riteneva esaurito il proprio compito con l’inoltro al sostituto d’imposta principale di apposite comunicazioni concernenti gli importi liquidati.

In particolare, l’Agenzia ha riepilogato gli adempimenti in capo all’ufficio pagatore:

  • operare la ritenuta sulle somme non aventi carattere fisso e continuativo (articolo 29, comma 1, lettera b, Dpr 600/1973)
  • trasmettere al sostituto d’imposta principale, entro il 12 gennaio dell’anno successivo, i dati relativi ai compensi accessori corrisposti al dipendente, per consentire le operazioni di conguaglio (articolo 29, comma 2, Dpr 600/1973)
  • rilasciare la certificazione unica.

Tale disciplina, “codificata” nelle istruzioni al modello Cu 2018, ha portata generale e opera in tutti i casi in cui l’amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non a carattere fisso e continuativo è diversa da quella che corrisponde il trattamento fisso.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della Cu ordinaria, si tratta, come richiamato nelle stesse istruzioni, di un obbligo generalizzato imposto a chiunque eroghi compensi soggetti a ritenuta alla fonte. L’adempimento va posto in essere: entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, relativamente ai redditi da inserire nella dichiarazione precompilata; entro il termine di presentazione del modello 770, per i redditi esenti e quelli che non confluiscono nella precompilata.
In particolare, sempre nelle istruzioni al modello Cu 2018, è precisato che: “il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.

Pertanto, la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale per consentire a quest’ultimo le operazioni di conguaglio nonché il rilascio della certificazione unica non esonera l’ufficio pagatore dall’obbligo di trasmettere la Cu in via telematica all’Agenzia delle entrate
 

pubblicato Martedì 23 Ottobre 2018

Emolumenti fissi e accessori: due sostituti, due modelli Cu

Ultimi articoli

Attualità 26 Maggio 2023

Correzioni di istanza Civis: falso, la mail contiene un malware

L’Agenzia delle entrate avvisa che è in corso di diffusione una campagna di phishing attuata tramite false comunicazioni trasmesse via e-mail.

Attualità 26 Maggio 2023

Comunicazione Fatca senza Tin: no problem, nessuna sanzione

L’Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs), infatti, con una notice dello scorso 30 dicembre, informata delle difficoltà che le istituzioni finanziarie italiane riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (Tin), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin, in relazione a un conto già esistente al 30 giugno 2014, non determinerà di per sé gravi conseguenze.

Attualità 25 Maggio 2023

Statistiche delle dichiarazioni Irpef, il Mef pubblica i dati 2021

Sul sito del Dipartimento delle finanze sono disponibili i dati su dichiarazioni Irpef dei titolari di partita Iva, reddito prevalente delle persone fisiche e Isa.

Normativa e prassi 25 Maggio 2023

“Decreto bollette” ai titoli di coda, palazzo Madama rinnova la fiducia

Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato) Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel).

torna all'inizio del contenuto