Attualità

20 Ottobre 2018

Credito d’imposta pubblicità:chiarimenti sull’attestazione

Attualità

Credito d’imposta pubblicità:
chiarimenti sull’attestazione

Può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus (se è un revisore legale) e non va trasmessa, ma conservata ed esibita in caso di controllo

Credito d’imposta pubblicità:|chiarimenti sull’attestazione
All’interno della specifica sezione del sito internet del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono state nuovamente aggiornate le Faq sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.
 
Le ultime precisazioni, sollecitate dalle richieste di chiarimento formulate dalle imprese interessate al bonus, riguardano l’attestazione sull’effettuazione delle spese, con particolare riferimento ai soggetti legittimati al rilascio, alle relative modalità e al contenuto del documento.

 
La disciplina dell’agevolazione, quindi, diviene sempre più chiara in vista della scadenza di oggi, ultimo giorno utile per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018. Sempre entro oggi, deve essere trasmessa anche la dichiarazione sostitutiva per gli investimenti realizzati nel 2017.
Si ricorda che per l’invio è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, Spid o Cns.
 
L’attestazione sull’effettuazione delle spese
La disciplina del credito d’imposta prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).
 
Soggetti legittimati al rilascio
Il dipartimento precisa che tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità (a tal proposito, viene ricordato che questi professionisti, per poter apporre il visto di conformità, devono presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un’apposita comunicazione secondo le previsioni del Dm 164/1999).
 
Inoltre, viene chiarito che l’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus, se iscritto nel registro dei revisori legali.
 
Attestazione e dichiarazione sostitutiva
Si precisa che la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica e finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina (primaria e secondaria), non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute.
 
Modalità di rilascio e contenuto dell’attestazione
Il Dipartimento chiarisce che l’attestazione:

  • riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e non la circostanza che gli investimenti indicati rientrano tra quelli ammissibili (quest’ultima, infatti, deve essere attestata mediante la dichiarazione sostitutiva contenuta nella comunicazione telematica)
  • costituisce un “documento necessario” per beneficiare del bonus e, pertanto, non deve essere prodotta in relazione alla “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta” (che equivale a una prenotazione delle risorse), ma solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto
  • non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione. 

Infine, si precisa che per il rilascio dell’attestazione non esiste alcun modello specifico.

Gennaro Napolitano

pubblicato Lunedì 22 Ottobre 2018

Credito d’imposta pubblicità:chiarimenti sull’attestazione

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

I24 con scadenze future, criteri e modalità operative

I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.

Attualità 26 Luglio 2024

Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta

Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione

Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.

Normativa e prassi 25 Luglio 2024

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?