3 Settembre 2018
Fatture “tax free shopping”solo in modalità elettronica
Attualità
Fatture “tax free shopping”
solo in modalità elettronica
L’obbligo, introdotto dal Dl 193/2016, è scattato il 1° settembre; i servizi offerti dal sistema “Otello 2.0” sono fruibili in modalità system-to-system (S2S) o user-to-system (U2S)
Vendite a viaggiatori extra Ue
In base alla disciplina Iva nazionale, le cessioni di beni a privati domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea possono essere effettuate senza pagamento dell’Iva (articolo 38-quater, comma 1, Dpr 633/1972).
Per l’applicazione dell’agevolazione è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- il cedente deve emettere fattura
- deve trattarsi di beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore
- il valore complessivo dei beni ceduti deve essere superiore a 154,94 euro (Iva inclusa)
- i beni acquistati devono essere trasportati fuori dell’Ue nei bagagli personali entro il terzo mese successivo a quello dell’acquisto
- l’acquirente extra Ue deve restituire al cedente la fattura (con l’indicazione anche degli estremi del passaporto, o di altro documento equipollente, da apporre prima di ottenere il visto doganale), entro il quarto mese successivo all’acquisto; in caso di mancata restituzione, il cedente, entro il mese successivo, deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione.
Nel caso in cui la cessione sia stata eseguita con applicazione dell’Iva, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa, a condizione che i beni siano trasportati fuori della Ue entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il rimborso è effettuato dal cedente, che ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (articolo 38-quater, comma 2).
Otello 2.0
L’Agenzia delle dogane ha predisposto la versione aggiornata del sistema attraverso cui gestire il flusso dei dati (“Otello 2.0“).
Il programma garantisce l’interoperabilità con il sistema di trasmissione dei dati delle fatture e le condizioni per la piena operatività su tutto il territorio nazionale (vedi “Tax free shopping: le regole per l’emissione delle fatture“).
A tal proposito, le Dogane ricordano che i servizi offerti da Otello 2.0 sono fruibili in due modalità: System-to-System (S2S) o User-to-System (U2S).
Nel primo caso, i servizi disponibili consentono di:
- trasmettere i dati di una fattura tax free (Ftf) al momento dell’emissione e ricevere il messaggio di risposta che, in caso di avvenuta registrazione, contiene anche il codice richiesta da indicare nella fattura
- trasmettere i dati di una nota di variazione di una Ftf e ricevere il relativo messaggio di risposta
- trasmettere la richiesta di apposizione del visto digitale quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita e ricevere il relativo messaggio di risposta contenente l’esito
- comunicare l’avvenuta apposizione di un visto presso un altro Stato membro
- effettuare una ricerca per verificare l’avvenuta apposizione del visto digitale ovvero per ottenere l’elenco delle Ftf eleggibili per il visto digitale e ricevere il relativo messaggio di risposta.
In modalità U2S, invece, le funzionalità sono disponibili accedendo all’applicazione “Otello – Gestione Ftf” nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Infine, si ricorda che, per facilitare la richiesta di apposizione del visto digitale presso i punti di uscita, è possibile installare degli appositi “kiosk” sia in land side sia in air side. I “kiosk”, colloquiando con Otello tramite web service, hanno lo scopo di agevolare la procedura di ottenimento del visto digitale, guidando il viaggiatore nelle varie fasi del processo.
pubblicato Lunedì 3 Settembre 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
