Attualità

3 Settembre 2018

Fatture “tax free shopping”solo in modalità elettronica

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Fatture “tax free shopping”
solo in modalità elettronica

L’obbligo, introdotto dal Dl 193/2016, è scattato il 1° settembre; i servizi offerti dal sistema “Otello 2.0” sono fruibili in modalità system-to-system (S2S) o user-to-system (U2S)

immagine di documenti elettronici
Dallo scorso 1° settembre le fatture relative alle vendite tax free shopping devono essere emesse in modalità elettronica. L’obbligo è stato introdotto decreto legge 193/2016 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili“), in base al quale a partire, appunto, dal 1° settembre 2018 le fatture relative alle cessioni di beni ai viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi extra Ue devono essere emesse dal cedente in modalità elettronica (articolo 4-bis). Pertanto, il cessionario che vuole usufruire del rimborso/sgravio dell’Iva deve assicurarsi che il punto vendita emetta fattura in modalità elettronica.

Vendite a viaggiatori extra Ue
In base alla disciplina Iva nazionale, le cessioni di beni a privati domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea possono essere effettuate senza pagamento dell’Iva (articolo 38-quater, comma 1, Dpr 633/1972).
Per l’applicazione dell’agevolazione è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  • il cedente deve emettere fattura
  • deve trattarsi di beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore
  • il valore complessivo dei beni ceduti deve essere superiore a 154,94 euro (Iva inclusa)
  • i beni acquistati devono essere trasportati fuori dell’Ue nei bagagli personali entro il terzo mese successivo a quello dell’acquisto
  • l’acquirente extra Ue deve restituire al cedente la fattura (con l’indicazione anche degli estremi del passaporto, o di altro documento equipollente, da apporre prima di ottenere il visto doganale), entro il quarto mese successivo all’acquisto; in caso di mancata restituzione, il cedente, entro il mese successivo, deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione.

Nel caso in cui la cessione sia stata eseguita con applicazione dell’Iva, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa, a condizione che i beni siano trasportati fuori della Ue entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il rimborso è effettuato dal cedente, che ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (articolo 38-quater, comma 2).

Otello 2.0
L’Agenzia delle dogane ha predisposto la versione aggiornata del sistema attraverso cui gestire il flusso dei dati (“Otello 2.0“).
Il programma garantisce l’interoperabilità con il sistema di trasmissione dei dati delle fatture e le condizioni per la piena operatività su tutto il territorio nazionale (vedi “Tax free shopping: le regole per l’emissione delle fatture“).

A tal proposito, le Dogane ricordano che i servizi offerti da Otello 2.0 sono fruibili in due modalità: System-to-System (S2S) o User-to-System (U2S).

Nel primo caso, i servizi disponibili consentono di:

  • trasmettere i dati di una fattura tax free (Ftf) al momento dell’emissione e ricevere il messaggio di risposta che, in caso di avvenuta registrazione, contiene anche il codice richiesta da indicare nella fattura
  • trasmettere i dati di una nota di variazione di una Ftf e ricevere il relativo messaggio di risposta
  • trasmettere la richiesta di apposizione del visto digitale quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita e ricevere il relativo messaggio di risposta contenente l’esito
  • comunicare l’avvenuta apposizione di un visto presso un altro Stato membro
  • effettuare una ricerca per verificare l’avvenuta apposizione del visto digitale ovvero per ottenere l’elenco delle Ftf eleggibili per il visto digitale e ricevere il relativo messaggio di risposta.

In modalità U2S, invece, le funzionalità sono disponibili accedendo all’applicazione “Otello – Gestione Ftf” nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Infine, si ricorda che, per facilitare la richiesta di apposizione del visto digitale presso i punti di uscita, è possibile installare degli appositi “kiosk” sia in land side sia in air side. I “kiosk”, colloquiando con Otello tramite web service, hanno lo scopo di agevolare la procedura di ottenimento del visto digitale, guidando il viaggiatore nelle varie fasi del processo.
 

pubblicato Lunedì 3 Settembre 2018

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