17 Maggio 2018
Dati in materia di antiriciclaggio:sì all’accesso delle autorità fiscali
Attualità
Dati in materia di antiriciclaggio:
sì all’accesso delle autorità fiscali
Agenzia delle entrate e Guardia di finanza possono entrare in possesso di documenti e informazioni acquisiti dai soggetti tenuti all’obbligo dell’adeguata verifica della clientela
La direttiva (Ue) 2016/2258 ha modificato la precedente direttiva (Ue) 2011/16 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, prevedendo che per garantirne l’efficace funzionamento, gli Stati membri dispongono, per legge, l’accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni previsti dagli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (Ue) 2015/849 (relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo).
L’accesso riguarda, tra l’altro:
- le misure di adeguata verifica della clientela
- le informazioni sulla titolarità effettiva di società e trust.
Il Governo è stato delegato all’attuazione della direttiva Ue 2016/2258 dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 163/2017 – vedi “Legge di delegazione europea: il testo pubblicato in Gazzetta”).
Il decreto legislativo approvato ieri prevede, in particolare, che i servizi di collegamento, designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell’Anagrafe tributaria o acquisiti dall’Agenzie delle entrate nel corso dell’attività di accertamento, hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell’apposita sezione del registro delle imprese.
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal Dlgs 29/2014, per servizio di collegamento si intende qualsiasi ufficio (diverso dall’ufficio centrale di collegamento) designato per procedere a scambi diretti di informazioni finalizzati all’attuazione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Inoltre, il decreto consente all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti dai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela. In tal modo, si mira a garantire un più efficiente espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni.
pubblicato Giovedì 17 Maggio 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
