Normativa e prassi

25 Gennaio 2018

Contributo unificato, stessi codicianche se a pagare è l’ente pubblico

Normativa e prassi

Contributo unificato, stessi codici
anche se a pagare è l’ente pubblico

Versamento spontaneo o su invito degli uffici della giustizia amministrativa, le modalità di adempimento non cambiano al variare del modello di delega di pagamento utilizzato

Contributo unificato, stessi codici|anche se a pagare è l’ente pubblico
I codici tributo per il pagamento del contributo unificato dovuto per i ricorsi al giudice amministrativo e per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica o al presidente della Regione siciliana, ossia GA01, GA02, GA03, GA04 e GA05, istituiti con la risoluzione 123/2017 per il versamento spontaneo (vedi “Ricorsi al Tar: debuttano i codici per il contributo unificato”), e GA0T, GA0S, GA0Z, istituiti, invece, con la risoluzione 159/2017, per il versamento su “invito” degli uffici della giustizia amministrativa a mettersi in regola (vedi “Contributo unificato: i codici per regolarizzare i pagamenti”), possono essere utilizzati anche per il versamento tramite modello F24 Enti pubblici.
La risoluzione 8/E del 25 gennaio 2018, infatti, prevede l’estensione dell’utilizzo dei suddetti codici, già stabiliti per il pagamento in modalità telematica tramite il modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi) anche per l’adempimento dovuto dagli enti pubblici.
 
In sede di compilazione del modello “F24 Ep”, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nella sezione “contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi che effettua il versamento e nella sezione “dettaglio versamento”:

  • nel campo “codice ufficio”, il codice ufficio della Giustizia amministrativa competente (reperibile nella tabella allegata alla risoluzione 123/2017)
  • nel campo “sezione”, la lettera “F” (Erario)
  • nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo
  • nel campo “codice”, nessun valore
  • nel campo “estremi identificativi”, il codice fiscale o la partita Iva del ricorrente
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore
  • nel campo “riferimento B”, l’anno a cui si riferisce il versamento, nel formato “aaaa”.

pubblicato Giovedì 25 Gennaio 2018

Contributo unificato, stessi codicianche se a pagare è l’ente pubblico

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto