Normativa e prassi

25 Gennaio 2018

Contributo unificato, stessi codicianche se a pagare è l’ente pubblico

Normativa e prassi

Contributo unificato, stessi codici
anche se a pagare è l’ente pubblico

Versamento spontaneo o su invito degli uffici della giustizia amministrativa, le modalità di adempimento non cambiano al variare del modello di delega di pagamento utilizzato

Contributo unificato, stessi codici|anche se a pagare è l’ente pubblico
I codici tributo per il pagamento del contributo unificato dovuto per i ricorsi al giudice amministrativo e per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica o al presidente della Regione siciliana, ossia GA01, GA02, GA03, GA04 e GA05, istituiti con la risoluzione 123/2017 per il versamento spontaneo (vedi “Ricorsi al Tar: debuttano i codici per il contributo unificato”), e GA0T, GA0S, GA0Z, istituiti, invece, con la risoluzione 159/2017, per il versamento su “invito” degli uffici della giustizia amministrativa a mettersi in regola (vedi “Contributo unificato: i codici per regolarizzare i pagamenti”), possono essere utilizzati anche per il versamento tramite modello F24 Enti pubblici.
La risoluzione 8/E del 25 gennaio 2018, infatti, prevede l’estensione dell’utilizzo dei suddetti codici, già stabiliti per il pagamento in modalità telematica tramite il modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi) anche per l’adempimento dovuto dagli enti pubblici.
 
In sede di compilazione del modello “F24 Ep”, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nella sezione “contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi che effettua il versamento e nella sezione “dettaglio versamento”:

  • nel campo “codice ufficio”, il codice ufficio della Giustizia amministrativa competente (reperibile nella tabella allegata alla risoluzione 123/2017)
  • nel campo “sezione”, la lettera “F” (Erario)
  • nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo
  • nel campo “codice”, nessun valore
  • nel campo “estremi identificativi”, il codice fiscale o la partita Iva del ricorrente
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore
  • nel campo “riferimento B”, l’anno a cui si riferisce il versamento, nel formato “aaaa”.

pubblicato Giovedì 25 Gennaio 2018

Contributo unificato, stessi codicianche se a pagare è l’ente pubblico

Ultimi articoli

Normativa e prassi 15 Maggio 2026

Contributo straordinario banche: i codici per versare e compensare

Devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24 per versare il contributo o recuperare l’eccedenza Irap versata con riferimento alla stessa somma L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.

Dati e statistiche 15 Maggio 2026

Osservatorio delle partite Iva: la sintesi del primo trimestre 2026

Per quanto riguarda il settore produttivo, le attività professionali registrano il maggior numero di avviamenti (il 19,3% del totale), seguono sanità e assistenza sociale e poi il commercio Pubblicata, sul sito del dipartimento delle Finanze, la sintesi dei dati appena pubblicati sull’andamento delle partite Iva attivate nel periodo gennaio-marzo 2026.

Normativa e prassi 15 Maggio 2026

Credito Zes unica 2025 aggiuntivo, il codice tributo per utilizzarlo

Le imprese destinatarie possono inviare ancora per oggi la richiesta di accesso al contributo integrativo, riconosciuto dalla legge di bilancio 2026 per gli investimenti agevolati dello scorso anno Via libera al codice tributo “7041”, necessario alle imprese beneficiarie per utilizzare in compensazione il credito d’imposta Zes unica 2025 aggiuntivo, stabilito dalla legge di bilancio 2026.

Attualità 15 Maggio 2026

Nuova campagna di phishing: falsi rimborsi fiscali via e-mail

Sono in circolazione delle e-mail fraudolente che utilizzano il logo e il nome dell’Agenzia delle Entrate per cercare di ottenere informazioni personali e bancarie dei cittadini L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna malevola diffusa tramite l’invio di e-mail che invitano i destinatari a fornire i propri dati personali con la scusa di un presunto rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2025.

torna all'inizio del contenuto