15 Dicembre 2017
Imposta su transazioni finanziarie:prospetti cambiati, nuovo modello
Normativa e prassi
Imposta su transazioni finanziarie:
prospetti cambiati, nuovo modello
Deve essere presentato in via telematica direttamente dai responsabili del versamento del tributo abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o dagli intermediari incaricati
Lo schema di dichiarazione “ristrutturato” sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il precedente modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2017, per tenere conto delle modifiche dei prospetti delle operazioni descritte ai commi 491 e 492 dell’articolo 1 della legge 228/2012, apportate con provvedimento 9 marzo 2017.
Il documento odierno, con l’occasione, ricorda che l’FTT va presentato in via telematica direttamente dai responsabili del versamento del tributo abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (banche, imprese di investimento, eccetera – anche non residenti nel territorio dello Stato) o dagli intermediari incaricati o, ancora, dalla Società di gestione accentrata (articolo 80 del Tuf), alla quale sia stata conferita apposita delega.
In particolare, gli incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare all’interessato un esemplare del modello inviato e copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce la dimostrazione dell’avvenuta presentazione.
In merito ai non residenti, questi possono avvalersi, per l’adempimento, di una stabile organizzazione in Italia o di un rappresentante fiscale oppure possono provvedervi direttamente, mediante invio dall’estero. In quest’ultimo caso, in deroga alla trasmissione telematica, l’adempimento può avvenire tramite raccomandata o altro mezzo equivalente da cui risulti con certezza la data di spedizione. In tale ipotesi, il modello va inserito in una busta di dimensioni idonee a contenerlo senza piegarlo. La busta va indirizzata all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi 16 – 30175 Marghera (VE) – Italia e su di essa vanno indicati il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello FTT”.
Gli importi da indicare nel modello vanno espressi con arrotondamento all’unità di euro secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a tale limite.
pubblicato Venerdì 15 Dicembre 2017
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.
