1 Febbraio 2017
Registro e ipocatastali “di favore”anche ai proprietari di masi chiusi
Normativa e prassi
Registro e ipocatastali “di favore”
anche ai proprietari di masi chiusi
L’Agenzia fornisce la corretta interpretazione della disposizione della Stabilità 2016, che ha esteso l’ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina
Ad affermarlo, la risoluzione 15/E del 1° febbraio 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicabilità del regime di favore.
La norma di riferimento (articolo 2, comma 4-bis, Dl 194/2009) disciplina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, stabilendo che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti all’imposta di registro e a quella ipotecaria in misura fissa (attualmente, 200 euro ciascuna) e all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.
In seguito, l’articolo 1, comma 906, legge 208/2015 (Stabilità 2016), ha esteso i benefici anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi, sempreché da loro abitualmente coltivati.
Il nuovo periodo, dunque, stabilisce requisiti soggettivi per l’accesso all’agevolazione alternativi a quelli disciplinati dal primo periodo e relativi a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
La norma richiede, comunque, l’abituale coltivazione del maso ed è, quindi, ispirata alla ratio di favorire gli acquisti di terreni agricoli da parte di persone che abbiano come propria attività principale l’agricoltura.
Pertanto, la risoluzione chiarisce che le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale all’1%), in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, spettano anche ai proprietari di masi chiusi che li coltivano abitualmente, a prescindere dalla circostanza che rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Marilena Maresca
pubblicato Mercoledì 1 Febbraio 2017
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia
Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.
