Normativa e prassi

1 Febbraio 2017

Registro e ipocatastali “di favore”anche ai proprietari di masi chiusi

Normativa e prassi

Registro e ipocatastali “di favore”
anche ai proprietari di masi chiusi

L’Agenzia fornisce la corretta interpretazione della disposizione della Stabilità 2016, che ha esteso l’ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Registro e ipocatastali “di favore”|anche ai proprietari di masi chiusi
Non è necessario essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali “certificati” per usufruire del trattamento fiscale soft previsto per la piccola proprietà contadina. Questo, infatti, spetta anche ai proprietari di masi chiusi, purché coltivino abitualmente il terreno agricolo.
Ad affermarlo, la risoluzione 15/E del 1° febbraio 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicabilità del regime di favore.
 
La norma di riferimento (articolo 2, comma 4-bis, Dl 194/2009) disciplina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, stabilendo che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti all’imposta di registro e a quella ipotecaria in misura fissa (attualmente, 200 euro ciascuna) e all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.
 
In seguito, l’articolo 1, comma 906, legge 208/2015 (Stabilità 2016), ha esteso i benefici anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi, sempreché da loro abitualmente coltivati.
Il nuovo periodo, dunque, stabilisce requisiti soggettivi per l’accesso all’agevolazione alternativi a quelli disciplinati dal primo periodo e relativi a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
 
La norma richiede, comunque, l’abituale coltivazione del maso ed è, quindi, ispirata alla ratio di favorire gli acquisti di terreni agricoli da parte di persone che abbiano come propria attività principale l’agricoltura.
 
Pertanto, la risoluzione chiarisce che le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale all’1%), in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, spettano anche ai proprietari di masi chiusi che li coltivano abitualmente, a prescindere dalla circostanza che rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Marilena Maresca

pubblicato Mercoledì 1 Febbraio 2017

Registro e ipocatastali “di favore”anche ai proprietari di masi chiusi

Ultimi articoli

Analisi e commenti 6 Febbraio 2026

Regime agevolato dei neo residenti, maggiorati gli importi forfettari

Il Bilancio 2026 ha aumentato del 50% e del 100% l’imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per le persone fisiche e i loro familiari che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Con l’approvazione dei commi 25 e 26 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2026 (legge n.

Normativa e prassi 6 Febbraio 2026

Global minimum tax, pronto il modello per la dichiarazione

I soggetti obbligati devono comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate i dati necessari per determinare gli importi dovuti a titolo di imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo all’imposizione integrativa prevista dall’articolo 53 del Dlgs n.

Attualità 6 Febbraio 2026

Spedizioni extra Ue di piccolo valore, contributo fuori da imponibile Iva

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce ulteriori istruzioni sulla natura del contributo di 2 euro per le spese di sdoganamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n.

Attualità 6 Febbraio 2026

Canone speciale radio e tv, importi invariati per il 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

torna all'inizio del contenuto