Normativa e prassi

8 Marzo 2017

Iscrizioni a università non statali,confermati gli importi detraibili

Normativa e prassi

Iscrizioni a università non statali,
confermati gli importi detraibili

Le spese massime da portare in diminuzione dell’imposta per il 2016 sono gli stessi stabiliti per l’anno precedente, definiti in base all’area territoriale e a quella disciplinare

immagine illustrativa con berretto universitario e libri
In vigore da ieri, con la pubblicazione in Gazzetta, il decreto 23 dicembre 2016 del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, che individua i limiti massimi di detraibilità, nella prossima dichiarazione dei redditi, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea, breve, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e a master universitari di primo e secondo livello.

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto disposto dal comma 954 della legge di stabilità 2016, che affida al Miur la quantificazione annuale di tali importi, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
In relazione ai corsi di laurea, i limiti variano a seconda dell’area geografica nella quale è ubicata l’università e dell’area disciplinare cui appartiene il corso d’istruzione (vedi tabelle allegate al Dm). Per la dichiarazione dei redditi relativa al 2016, in buona sostanza, sono confermati gli stessi tetti dell’anno scorso.

Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e
isole
Medica € 3.700 € 2.900 € 1.800
Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600
Scientifico-Tecnologica € 3.500 € 2.400 € 1.600
Umanistico-sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500

 

Spesa massima detraibile Nord Centro Sud e
isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e
master universitari di primo e di secondo livello
€ 3.700 € 2.900 € 1.800

Agli importi fissati dal decreto del Miur va sommato, per il calcolo definitivo della detrazione, anche quello relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.
 

r.fo.

pubblicato Mercoledì 8 Marzo 2017

Iscrizioni a università non statali,confermati gli importi detraibili

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto