Normativa e prassi

3 Marzo 2026

Iva, la gestione globale della Rsa non comprende la lavanderia

Non è un servizio sociosanitario, non è esente, quindi, dall’imposta né può beneficiare dell’aliquota del 5% prevista per le prestazioni educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali

Il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti delle Rsa non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Residenza e, quindi, è soggetto al regime Iva ordinario. Si tratta infatti di un servizio opzionale, liberamente attivabile dall’ospite e sostituibile con soluzioni alternative, ha dunque natura accessoria e non assistenziale, sia quando viene svolto da imprese sia quando viene reso da cooperative sociali.

La precisazione contenuta nella risposta n. 4 del 3 marzo 2026, fornita dall’Agenzia delle entrate nell’ambito di una consulenza giuridica, è sollecitata da un’associazione che vuole sapere quale sia il corretto trattamento Iva da applicare al servizio di lavanderia degli indumenti personali appartenenti agli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). L’associazione spiega che molte lavanderie industriali operano come appaltatrici delle Rsa e offrono attività di lavaggio, stiratura e sanificazione dei capi dei ricoverati, servizi facoltativi che vengono attivati su richiesta degli stessi ospiti. Secondo l’associazione, si tratta di una prestazione indipendente dalla gestione globale della Rsa e solo incidentalmente collegata ad essa, in quanto utilizzata dall’anziano soltanto per sua scelta e a sue spese.

In definitiva, per la richiedente la lavanderia fornisce un servizio aggiuntivo e facoltativo, non di natura sociosanitaria o assistenziale. Di conseguenza, ritiene che non vi sia motivo per applicare l’aliquota Iva ridotta del 5% prevista dal decreto Iva per le prestazioni socioassistenziali rese dalle cooperative sociali (numero 1 della Tabella A, parte II‑bis). E questo anche quando l’attività è svolta da una cooperativa sociale.

L’Agenzia condivide tale interpretazione. L’Amministrazione richiama innanzitutto l’articolo 10, primo comma, n. 21), del decreto Iva, che prevede l’esenzione per le prestazioni tipiche di strutture come brefotrofi, case di riposo e servizi analoghi, includendo anche vitto, indumenti, medicinali e attività accessorie. Al riguardo, le risoluzioni n. 188/2002 e n. 164/2005 hanno chiarito che l’elencazione delle attività esenti non è tassativa: ciò che conta è che l’ente assicuri alloggio ed eventuali prestazioni accessorie a persone che necessitano di assistenza e cura.

La risoluzione n. 39/2004 ha precisato, inoltre, che la natura giuridica dell’ente che eroga il servizio non è determinante: l’agevolazione ha valenza oggettiva ed è comunque applicabile quando la prestazione contribuisce in modo sostanziale alla gestione complessiva della struttura. La stessa risoluzione ribadisce però che, se il servizio è distinto e non essenziale per la gestione globale della Residenza, va applicato il regime Iva ordinario, salvo che rientri in una delle specifiche esenzioni dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972.

L’Agenzia prosegue richiamando la già citata risoluzione n. 164/2005, che descrive le attività riconducibili alla “gestione globale” della Rsa, ricordando che tali strutture accolgono anziani non autosufficienti e hanno come obiettivo la tutela della salute fisica, del benessere psicologico e il mantenimento delle capacità residue, assicurando un progetto complessivo di assistenza. Con documenti di prassi più recenti, l’Amministrazione ha confermato che per beneficiare dell’esenzione occorre che il servizio sia effettivamente integrato nell’organizzazione assistenziale della Rsa.

Un capitolo specifico della disciplina riguarda le cooperative sociali, per le quali la normativa Iva prevede un regime agevolato (Tabella A, parte II‑bis, n. 1), con aliquota al 5% per le prestazioni sociosanitarie, educative e assistenziali elencate nei numeri 18), 19), 20), 21) e 27‑ter dell’articolo 10 più volte menzionato, quando rese a favore delle categorie protette individuate dalla legge. La circolare n. 31/E del 2016 precisa che tale aliquota si applica sia ai rapporti convenzionati sia ai servizi resi direttamente agli utenti, purché la prestazione abbia effettiva natura socioassistenziale.

Con riferimento a quest’ultima condizione necessaria per usufruire dell’Iva ridotta, il documento di prassi ricorda che la risoluzione n. 151/2007 ha già chiarito che i servizi di lavanderia, considerati in sé, non hanno carattere sociosanitario e non possono acquisirlo solo perché forniti a strutture con finalità assistenziali. Si tratta infatti di servizi generici che devono essere assoggettati all’aliquota Iva ordinaria, a meno che non risultino effettivamente parte della gestione globale della Rsa. Questa posizione è stata confermata anche nella risposta n. 400/2021.

Tornando alla situazione concreta esposta dall’associazione, l’Amministrazione conclude che il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Rsa. Il fatto che sia un servizio opzionale, liberamente attivabile dall’ospite e sostituibile con soluzioni alternative, ne conferma la natura accessoria e non assistenziale.

Per queste ragioni, l’Agenzia delle entrate concorda con l’interpretazione proposta dall’associazione: il servizio di lavanderia degli indumenti personali degli ospiti delle Rsa deve essere assoggettato all’aliquota Iva ordinaria, sia quando viene svolto da imprese sia quando viene reso da cooperative sociali.

Iva, la gestione globale della Rsa non comprende la lavanderia

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