Normativa e prassi

3 Marzo 2026

Pagamenti da avvisi bonari validi per il rilascio del Durf

Sono inclusi nel totale dei versamenti registrati nel conto fiscale che, ai fini del certificato di regolarità, devono raggiungere almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel triennio

I versamenti fatti tramite F24 per pagare degli avvisi bonari (articoli 36‑bis e 54‑bis) possono essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale”, rilevanti per il rispetto della soglia del 10% dei ricavi/compensi che consente di ottenere il Durf, la certificazione che attesta la regolarità fiscale delle società appaltatrici e subappaltatrici. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 63 del 3 marzo 2026.

Una società che opera negli appalti e subappalti ha bisogno del Durf fiscale (Certificato di sussistenza dei requisiti) previsto dall’articolo 17‑bis del Dlgs n. 241/1997. Per ottenere tale certificato, la norma richiede che i versamenti registrati nel conto fiscale nel triennio non siano inferiori al 10% dei ricavi/compensi dichiarati, precisando infatti che “i complessivi versamenti registrati  nel  conto  fiscale  nei  periodi  d’imposta  cui  si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non siano inferiori al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime”.

In pratica la disciplina esclude il rilascio di tale certificato nel caso in cui i versamenti fiscali,  contributivi  e  assistenziali ­ registrati  nel conto fiscale  nei  periodi  d’imposta  cui  si  riferiscono  le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio ­ siano inferiori al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.

Considerato che nel triennio la società ha effettuato tre tipologie di versamenti, ordinari (ritenute, Iva, imposte, contributi), per ravvedimento operoso e per gli avvisi bonari (articolo 36‑bis Dpr 600/1973 e 54‑bis Dpr 633/1972) chiede se i pagamenti per gli avvisi bonari possano essere inclusi nel totale dei “versamenti registrati nel conto fiscale”.

L’Agenzia evidenzia che i versamenti fatti tramite F24 per pagare avvisi bonari (art. 36‑bis e 54‑bis) attestano la volontà e la capacità del contribuente di adempiere. Per questo motivo, possono essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale”.

In conclusione, i versamenti effettuati dalla società a seguito di avviso bonario valgono ai fini del Durf e sono computabili nel 10% dei ricavi/compensi previsti dalla disciplina, a patto che siano effettuati nel triennio di riferimento.

Pagamenti da avvisi bonari validi per il rilascio del Durf

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