Normativa e prassi

3 Marzo 2026

Ramo alberghiero adibito a studentato esente da imposte di registro e bollo

L’agevolazione sul Registro si applica solo alla parte di corrispettivo riferita all’immobile destinato a housing universitario ammesso al finanziamento del ministero dell’Università e della ricerca

Con la risposta n. 60/2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento sull’esenzione dalle imposte di registro e bollo per gli atti che hanno ad oggetto immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari che godono delle agevolazioni previste per l’housing universitario (articolo 1-bis, comma 10, legge n. 338/2000). La cessione dell’immobile destinato a housing universitario può beneficiare dell’esenzione dalle due imposte anche quando non sia trasferito autonomamente, ma nell’ambito della cessione di un ramo d’azienda. L’imposta di registro non si applica, tuttavia, limitatamente alla parte del corrispettivo riferita al trasferimento immobiliare e non si estende automaticamente al complesso aziendale nel suo insieme.

Il quesito
Una Srl intende avviare un progetto di realizzazione di un’infrastruttura di housing universitario, cioè un complesso immobiliare destinato ad alloggio e servizi abitativi per studenti.

A tali fini, la società ha presentato domanda per il contributo pubblico a copertura dei costi previsto a favore di gestori delle residenze universitarie dall’articolo 1-bis della legge n. 338/2000, introdotto dal decreto di attuazione del Pnrr a favore degli alloggi e residenze per studenti universitari (articolo 25 del Dl n. 144/2022) e previsto dal decreto del ministero dell’università e della ricerca (Mur) n. 481/2024

Per realizzare l’intervento, la società intende acquistare un ramo d’azienda da un’altra impresa avente ad oggetto un’attività alberghiera. Nel complesso organizzato di beni sono ricompresi un immobile adibito ad attività alberghiera e destinato a diventare residenza universitaria, oltre ad attrezzature, arredi, altri beni strumentali e all’avviamento.

Su queste premesse, la società chiede se l’atto di cessione del ramo d’azienda – poiché comprensivo dell’immobile ammesso a contributo – possa godere dell’esenzione totale dall’imposta di registro e di bollo prevista dallo stesso 1‑bis della legge n. 338/2000, al comma 10.

La risposta
L’Agenzia preliminarmente ricostruisce il quadro normativo: la riforma Pnrr in materia di alloggi universitari e il decreto del Mur n. 481/2024 riconoscono ai soggetti gestori ammessi a finanziamento i benefici fiscali dei commi 9, 10 e 11 dell’articolo 1‑bis della legge n. 338/2000. Il comma 10, in particolare, prevede l’esenzione da imposta di bollo e di registro per “gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento”.

Secondo la prospettazione dell’Agenzia, tale disposizione è effettivamente applicabile anche nel caso di un atto di cessione di ramo d’azienda, purché l’immobile incluso nel ramo sia destinato a housing universitario e il progetto sia stato ammesso al finanziamento. Quindi la società, una volta che sarà destinataria del contributo pubblico previsto dal Dm 481/2024 (articolo 2),potrà godere esenzione della imposte di bollo e registro. Tuttavia, per quanto riguarda l’imposta di registro, l’esenzione può applicarsi esclusivamente alla parte del corrispettivo riguardante l’immobile e individuata in base alla ripartizione indicata nell’atto di vendita.

Infatti, in applicazione dell’articolo 23, comma 4 del Testo unico sull’Imposta di registro (Dpr n. 131/1986) – che disciplina il trattamento delle cessioni di azienda e dei singoli rami – in presenza di un atto che include beni eterogenei, ciascuno con propria aliquota di registro, si applicano le imposte in base alla ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto.

Di conseguenza, l’esenzione si applica esclusivamente alla quota di corrispettivo riferita all’immobile. Rimangono invece soggette a imposta ordinaria le componenti relative a beni mobili, attrezzature, arredi, avviamento e ogni altro asset aziendale trasferito.

La limitazione risponde al principio, richiamato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2925/2013, secondo cui le norme fiscali agevolative sono di “carattere eccezionale” e quindi di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre il perimetro definito dalla legge.

Ramo alberghiero adibito a studentato esente da imposte di registro e bollo

Ultimi articoli

Analisi e commenti 26 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (14) l’affitto degli studenti fuori sede

Beneficio fiscale per gli universitari che studiano lontano da casa.

Analisi e commenti 25 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (13) l’agevolazione per gli studenti con Dsa

Detrazione Irpef del 19% per i costi sostenuti in favore di persone con disturbi specifici dell’apprendimento.

Normativa e prassi 24 Agosto 2026

Sulla pensione esente in Germania niente Irpef, neanche in Italia

La quota della prestazione certificata dall’ufficio fiscale competente tedesco resta fuori, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, dalla base imponibile nel nostro Paese La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca dichiarata esente dall’Amministrazione finanziaria tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del cittadino italiano residente in Italia, che in passato è stato fiscalmente residente in Germania.

Analisi e commenti 24 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (12) le spese universitarie

Per non perdere lo sconto fiscale è fondamentale conservare ricevute, attestazioni dell’ateneo e prove dei pagamenti tracciabili, documenti essenziali in caso di controlli fiscali All’interno delle agevolazioni sulle spese di istruzione, le spese universitarie hanno una voce specifica.

torna all'inizio del contenuto