26 Gennaio 2019
Aggiornamento sede telematicaper le operazioni di conguaglio
Normativa e prassi
Aggiornamento sede telematica
per le operazioni di conguaglio
Riguarda i sostituti d’imposta che, dopo la comunicazione dell’intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730-4, non hanno provveduto alla modifica
L’indicazione arriva dalla circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, che si ricollega alla precedente circolare n. 4/2018 (in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali), nella quale erano state fornite indicazioni, tra l’altro, riguardo alla cessazione dell’incarico di ricezione dei modelli 730-4. Si tratta dei modelli con cui i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai dipendenti trasmettono telematicamente alle Entrate il risultato finale delle dichiarazioni modello 730, che poi l’Agenzia mette a disposizione dei sostituti d’imposta affinché effettuino i relativi conguagli sulle retribuzioni.
Per tale finalità, i sostituti sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere il flusso telematico dei modelli 730-4. La comunicazione può essere effettuata: Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei 730, è stata prevista un’apposita procedura – descritta nella circolare n. 4/2018 – per favorire l’aggiornamento delle informazioni e agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni: l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare, tramite Pec, l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega all’Agenzia delle entrate, che, sempre via Pec, contatta il sostituto d’imposta, invitandolo a presentare la comunicazione di variazione.
Tuttavia, alcuni sostituti d’imposta cui è stato trasmesso l’invito non hanno provveduto ad aggiornare l’indirizzo telematico, comportando interruzione dell’assistenza fiscale, dal momento che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.
In questi casi, l’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellare l’indirizzo telematico degli intermediari che hanno comunicato la cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante l’invito, non ha provveduto alla modifica.
La cancellazione dell’indirizzo mette il sostituto nella stessa posizione di chi non ha presentato, dal 2011, il modello CSO. Pertanto, in sede di trasmissione delle CU, dovrà compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.
pubblicato Sabato 26 Gennaio 2019
Ultimi articoli
Attualità 22 Ottobre 2026
False notifiche amministrative nella nuova campagna di phishing
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Attualità 22 Ottobre 2026
Bonus mamme 2026: via alle domande per fruire del contributo rinforzato
La misura, confermata anche per quest’anno, è stata incrementata nell’importo: il beneficio è passato da 40 a 60 euro al mese, fino a un massimo di 720 euro l’anno Con l’apertura del servizio telematico dedicato, entra nella fase operativa il nuovo bonus mamme 2026.
Attualità 22 Ottobre 2026
Cpb 2026-2027, scadenza in vista: adesione entro il 2 novembre
Il termine è unico sia per chi accetta per la prima volta la proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sia per chi invece rinnova la scelta già effettuata per il biennio precedente Ancora qualche giorno per aderire al Concordato preventivo biennale 2026-2027.
Attualità 21 Ottobre 2026
Forfettari, al via la consultazione sul limite massimo di ricavi/compensi
In un questionario i contribuenti interessati potranno esprimersi sugli effetti dell’innalzamento a 85mila euro della soglia prevista, avvenuto con la legge di bilancio 2023, e proporre nuove modifiche Parte da oggi, 21 ottobre 2026, la consultazione pubblica promossa dal dipartimento delle Finanze per raccogliere le opinioni degli operatori sugli effetti dell’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi prevista per l’accesso al regime forfettario, introdotto con la legge di bilancio 2023.
