Normativa e prassi

25 Gennaio 2019

Piano di welfare aziendale:quali requisiti per l’esenzione

Normativa e prassi

Piano di welfare aziendale:
quali requisiti per l’esenzione

I benefit devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, riguardare esclusivamente erogazioni in natura e perseguire specifiche finalità

Piano di welfare aziendale:|quali requisiti per l’esenzione
Affinché i servizi riconosciuti da un datore di datore ai propri dipendenti non generino imponibile in capo a essi, è necessario che non siano rivolti ad personam o costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Il principio, già espresso in passato dall’amministrazione finanziaria in più occasioni, è stato ribadito con la risposta n. 10/2019 all’interpello di una società, gestita da un amministratore unico, la quale, per incrementare il livello di soddisfazione dei propri dipendenti e ottimizzare i costi aziendali, vuole introdurre un piano di welfare aziendale, mettendo a disposizione tre benefit:

  • per la categoria dei “manager” (amministratore unico e direttore di sala), il diritto all’assistenza domiciliare ai familiari anziani e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli
  • per la categoria degli “addetti alla sala” (cinque, di cui uno lavoratore in somministrazione a tempo determinato e uno stagista extracurriculare, percettore di un’indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata.Resterebbero esclusi gli addetti alla cucina (cinque) e l’addetto alla cassa (uno).

I dubbi manifestati riguardano l’applicabilità:

  • dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir (anche a favore del titolare di reddito di lavoro assimilato al lavoro dipendente e del lavoratore in somministrazione), secondo il quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, “l’utilizzazione (…) dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100
  • dell’articolo 95 del Tuir, che riconosce la piena deducibilità dal reddito d’impresa delle spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, ovvero dell’articolo 100 del Tuir, che limita tale deducibilità al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 

Il parere dell’Agenzia
In merito all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, l’Amministrazione finanziaria, in più occasioni, ha precisato che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, occorre che congiuntamente:

  • le opere e i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti
  • le opere e i servizi riguardino esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro
  • le opere e i servizi perseguano specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. 

Per quanto riguarda in particolare il primo punto, in passato (da ultimo, con la circolare n. 5/2018) è stato precisato che le disposizioni del comma 2 dell’articolo 51 non si applicano se le somme o i servizi sono rivolti ad personam o costituiscono dei vantaggi solo per alcuni lavoratori.
Nel caso esaminato, è da escludere che i servizi siano offerti “alla generalità dei dipendenti”, in quanto dal piano di welfare restano fuori gli addetti alla cucina e l’addetto alla cassa. Va quindi verificato, ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro, se i destinatari costituiscano una “categoria di dipendenti”. Tale espressione, come chiarito nella circolare 5/2018, non va intesa solo con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica oppure tutti gli operai del turno di notte), purché tale inquadramento sia sufficiente a impedire la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte.
Pertanto:

  • non concorre al reddito di lavoro dipendente la fruizione del check-up cardiaco da parte degli addetti alla sala, che configurano una “categoria di dipendenti”. Il regime di esenzione spetta anche sia al titolare di contratto di somministrazione a tempo determinato sia allo stagista titolare di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
  • il regime esentativo non è applicabile all’amministratore unico della società e al direttore di sala, in quanto costoro non configurano una “categoria di dipendenti”. In particolare, secondo l’Agenzia, nel caso di specie, il ruolo di dipendente si confonde con quello di amministratore e manca il necessario rapporto di alterità tra le parti che ne definisce i compiti e le responsabilità. Relativamente poi all’unico direttore di sala, l’erogazione dei beni in suo favore configura un’offerta ad personam, anche in considerazione della circostanza che i servizi con finalità di educazione e istruzione, nonché di assistenza sociale e sanitaria, non sono riconosciuti, neanche in misura graduata, agli altri destinatari del piano di welfare
  • i costi relativi ai benefit sono deducibili, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del Tuir, al ricorrere di determinate condizioni. Infatti, “la erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’ articolo 100 del medesimo testo unico” (circolare n. 28/2016). Affinché un regolamento configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro (in tal caso, l’atto sarebbe qualificabile come volontario). Pertanto, nel presupposto che il regolamento aziendale non sia modificato in peius a danno dei lavoratori, nel periodo di vigenza dello stesso, gli oneri relativi al benefit riconosciuto alla categoria degli addetti alla sala (check up cardiaco) sono deducibili ai sensi dell’articolo 95. Stesso trattamento per gli oneri relativi ai benefit riconosciuti all’amministratore e al direttore di sala, in quanto spese che costituiscono la retribuzione dei destinatari e che concorrono a formare il loro reddito.

pubblicato Venerdì 25 Gennaio 2019

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