26 Gennaio 2019
Aggiornamento sede telematicaper le operazioni di conguaglio
Normativa e prassi
Aggiornamento sede telematica
per le operazioni di conguaglio
Riguarda i sostituti d’imposta che, dopo la comunicazione dell’intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730-4, non hanno provveduto alla modifica
L’indicazione arriva dalla circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, che si ricollega alla precedente circolare n. 4/2018 (in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali), nella quale erano state fornite indicazioni, tra l’altro, riguardo alla cessazione dell’incarico di ricezione dei modelli 730-4. Si tratta dei modelli con cui i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai dipendenti trasmettono telematicamente alle Entrate il risultato finale delle dichiarazioni modello 730, che poi l’Agenzia mette a disposizione dei sostituti d’imposta affinché effettuino i relativi conguagli sulle retribuzioni.
Per tale finalità, i sostituti sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere il flusso telematico dei modelli 730-4. La comunicazione può essere effettuata: Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei 730, è stata prevista un’apposita procedura – descritta nella circolare n. 4/2018 – per favorire l’aggiornamento delle informazioni e agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni: l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare, tramite Pec, l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega all’Agenzia delle entrate, che, sempre via Pec, contatta il sostituto d’imposta, invitandolo a presentare la comunicazione di variazione.
Tuttavia, alcuni sostituti d’imposta cui è stato trasmesso l’invito non hanno provveduto ad aggiornare l’indirizzo telematico, comportando interruzione dell’assistenza fiscale, dal momento che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.
In questi casi, l’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellare l’indirizzo telematico degli intermediari che hanno comunicato la cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante l’invito, non ha provveduto alla modifica.
La cancellazione dell’indirizzo mette il sostituto nella stessa posizione di chi non ha presentato, dal 2011, il modello CSO. Pertanto, in sede di trasmissione delle CU, dovrà compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.
pubblicato Sabato 26 Gennaio 2019
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