Analisi e commenti

7 Gennaio 2019

Legge di bilancio per il 2019:bonus lavori immobili pubblici

Analisi e commenti

Legge di bilancio per il 2019:
bonus lavori immobili pubblici

L’agevolazione spetta per le erogazioni liberali destinate, tra l’altro, al finanziamento degli interventi di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici

immagine di persona che porta via lastre di amianto in un'operazione di bonifica
Nel novero delle nuove ipotesi di agevolazione fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2019, vi è il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires e destinate al finanziamento degli interventi su edifici e terreni pubblici (articolo 1, comma da 156 a 161, legge 145/2018).

Di seguito si illustra sinteticamente la disciplina dell’agevolazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: ambito oggettivo e soggettivo, misura e limiti, utilizzo e adempimenti comunicativi.

Ambito oggettivo
Le erogazioni liberali devono essere indirizzate al sovvenzionamento di interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari.
Ai fini dell’agevolazione. i lavori devono essere finalizzati ai seguenti scopi:

  • bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici
  • prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico
  • realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate
  • recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il tax credit è riconosciuto anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali siano destinate ai concessionari o agli affidatari dei beni oggetto degli interventi.
 
Sotto il profilo temporale, il bonus spetta per le erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
 
Ambito soggettivo
Sono agevolabili le erogazioni effettuate da:

  • persone fisiche
  • enti non commerciali
  • titolari di reddito d’impresa.

Misura e limiti
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto:

  • alle persone fisiche nei limiti del 20% del reddito imponibile
  • agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Le risorse stanziate per il finanziamento dell’agevolazione sono pari a: 1 milione di euro per il 2019, 5 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro a partire dal 2021.
 
Utilizzo
Il tax credit è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i titolari di reddito d’impresa, è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24. In tal caso, peraltro, non operano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24 fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000).
Per i soggetti Ires, inoltre, il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
 
Adempimenti dei beneficiari
I beneficiari delle erogazioni liberali (quindi anche i concessionari e gli affidatari dei beni sui quali sono eseguiti gli interventi) devono comunicare:

  • mensilmente, al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’ammontare delle somme ricevute nel mese di riferimento
  • attraverso il proprio sito internet istituzionale (nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile), gli importi ricevuti, nonché la destinazione e l’utilizzo delle erogazioni
  • in un apposito portale gestito dal ministero, tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Disposizioni attuative
La definizione delle disposizioni necessarie per la concreta attuazione del credito d’imposta è rimessa a un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Gennaro Napolitano

pubblicato Lunedì 7 Gennaio 2019

Legge di bilancio per il 2019:bonus lavori immobili pubblici

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto