Giurisprudenza

7 Gennaio 2019

Tassazione legata all’esercizio del diritto, non all’assegnazione

Giurisprudenza

Tassazione legata all’esercizio
del diritto, non all’assegnazione

È l’effettivo acquisto delle azioni, rimesso alla libera scelta del beneficiato, a costituire il presupposto dell’imposizione, commisurata proprio sul prezzo dei titoli

Tassazione legata all’esercizio |del diritto, non all’assegnazione

La sentenza in rassegna (18917/2018) riguarda l’individuazione del presupposto impositivo e, conseguentemente, della disciplina applicabile ratione temporis in materia di assegnazione di stock options ai dipendenti (oramai abrogata) e la vicenda del caso di specie traeva origine dall’attribuzione nel 2005, all’amministratore delegato di una società, dell’opzione per la sottoscrizione di azioni a un prezzo di esercizio prefissato, da esercitare nel 2008.
Successivamente, a seguito di un’operazione di riorganizzazione societaria e dell’anticipazione del diritto di esercizio dell’opzione da parte del nuovo Consiglio di amministrazione, l’opzione veniva esercitata dal contribuente nel 2006, ma, nelle more dell’esercizio dell’opzione, tuttavia, la disciplina agevolativa era stata più volte modificata in senso restrittivo dal legislatore fiscale. Tenendo conto della più rigida disciplina fiscale sopravvenuta, la società riteneva di sottoporre a tassazione la differenza tra il prezzo delle azioni fissato al momento della attribuzione del diritto di opzione e il prezzo delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e conseguente assegnazione delle azioni.
Tale interpretazione veniva contestata dal contribuente, che riteneva non dovuta la tassazione e chiedeva il rimborso delle imposte versate, ma la relativa istanza, tuttavia, non era accolta dall’Amministrazione finanziaria e il silenzio-rifiuto della stessa veniva impugnato (invano) dal contribuente, prima davanti alla Ctp di Milano e, poi, davanti alla Ctr della Lombardia.
 
Al fine di comprendere i termini della questione, è necessario preliminarmente ripercorrere seppur in maniera rapida l’evoluzione del regime fiscale delle stock options.
A seguito delle modifiche introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2000 dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 505/1999, all’articolo 48 (ora 51) del Tuir, veniva previsto che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, non concorre alla formazione di tale categoria reddituale “la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito”.
Questa disciplina agevolativa veniva poi, prima, soppressa dall’articolo 36, comma 25, del Dl n. 223/2006 e, successivamente, reintrodotta con modifiche dalla legge di conversione n. 248/2006, ma il nuovo regime, tuttavia, veniva modificato prevedendo che “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d’imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito”.
Infine, ai sensi dell’articolo 36, comma 26, del decreto 223 citato, il dies a quo per l’applicazione delle nuove condizioni veniva individuato nel giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (quindi, successivamente al 4 luglio 2006).
 
Sulla materia, tuttavia, tornava successivamente anche il Dl n. 262/2006, modificando la disposizione introdotta dal decreto legge n. 223 e prevedendo che la disposizione agevolativa di cui alla lettera g-bis) si rendesse applicabile esclusivamente quando ricorressero congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l’opzione fosse esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione fosse esercitabile, la società risultasse quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenesse per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli fossero ceduti o dati in garanzia prima di cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non avesse concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione sarebbe stato assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta della cessione o della costituzione in garanzia.
 
La disciplina agevolativa delle stock option, dunque, risultava via via sempre più stringente rispetto a quella originaria, prevedendo limiti quantitativi all’emolumento agevolabile e imponendo dei vincoli temporali per evitare possibili strumentalizzazioni elusive e diversi dubbi, tuttavia, erano sorti riguardo all’efficacia temporale delle “restrizioni” medio tempore introdotte e, in particolare, in merito al presupposto impositivo che consentisse di determinare il regime fiscale correttamente applicabile.
Proprio a questo riguardo, la Corte, nella sentenza in esame, chiarisce che “in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle cosiddette “stock options” va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore, indipendentemente dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, il quale costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato…”.
 
La determinazione della disciplina impositiva delle stock options, dunque, è determinata dal momento di esercizio del diritto e non da quello dell’assegnazione dell’opzione e, quand’anche volesse ritenersi che l’opzione si atteggi come fase preparatoria del negozio optato, per il supremo Collegio, ciò non sarebbe sufficiente per far ritenere insorto il presupposto generatore di una imposta diretta, e di un’agevolazione a essa collegata, non potendosi ricondurre la complessiva vicenda negoziale neppure nelle fattispecie a formazione progressiva.
Per la Corte, infatti, espressione di un reddito o di un patrimonio generatore del presupposto d’imposta è solo l’apprensione del bene giuridico, mentre il diritto di opzione, pur sotteso all’interesse di apprendere nella sfera patrimoniale dell’opzionario il suddetto bene, è teleologicamente contraddistinto solo dall’(eventuale) esercizio di quel diritto di scelta. Da ciò consegue che “l’indice generatore di un reddito, e dunque l’insorgere del presupposto impositivo, è intervenuto nel momento in cui la ricchezza si è manifestata con l’esercizio del diritto di opzione e l’assegnazione delle azioni verso il pagamento di un corrispettivo inferiore al valore espresso dai quei medesimi titoli al momento dell’acquisto. L’insorgenza del presupposto d’imposta ha coinciso dunque con l’astratta insorgenza del diritto alle agevolazioni, in concreto poi spettanti o meno se e nella misura in cui fossero stati riscontrati i requisiti richiesti dal legislatore per la sua fruizione”.
 
Sul tema, già nella sentenza 20 maggio 2011, n. 11214 e nell’ordinanza 25 luglio 2012, n. 13088, del resto, la Corte di cassazione aveva precisato che, in tema di stock option, al fine della corretta individuazione della disciplina applicabile, è necessario distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso e, dunque, dell’effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall’altro.
Per il supremo Collegio, infatti, le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente nel momento in cui l’opzione verrà esercitata o ceduta e conseguentemente la disciplina applicabile sarà quella vigente al momento di tale esercizio.
Questa impostazione aveva poi trovato ulteriore conferma nella sentenza 3 giugno 2015, n. 11412, dove la Corte di cassazione aveva rilevato che la disciplina in materia di stock options applicabile ratione temporis è individuata in ragione del segmento temporale coevo all’esercizio del diritto di opzione e non di quello corrispondente all’originaria assegnazione del diritto.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

pubblicato Lunedì 7 Gennaio 2019

Tassazione legata all’esercizio del diritto, non all’assegnazione

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