Normativa e prassi

8 Gennaio 2019

Fatture elettroniche e bollo: le regole per il pagamento

Normativa e prassi

Fatture elettroniche e bollo:
le regole per il pagamento

Per quelle emesse in ciascun trimestre solare, l’imposta deve essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo; l’importo dovuto è reso noto dall’Agenzia delle entrate

fatture elettroniche
Arrivano le regole per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nella Gazzetta Ufficiale di ieri, infatti, è stato pubblicato il Dm 28 dicembre 2018 che, modificando l’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto), ha stabilito che il pagamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L’articolo 6 definisce in che modo deve essere versata l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali, stabilendo, innanzitutto, che sui documenti informatici fiscalmente rilevanti il tributo deve essere corrisposto mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Dm 28 dicembre 2018, il nuovo comma 2 dell’articolo 6 stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con specifico riferimento alle fatture elettroniche, invece, si prevede che il versamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Per consentire il pagamento, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Questa informazione, in particolare, viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo.

Quanto all’efficacia delle nuove regole, si prevede che esse trovino applicazione per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

pubblicato Martedì 8 Gennaio 2019

Fatture elettroniche e bollo: le regole per il pagamento

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