Giurisprudenza

31 Dicembre 2018

Stabili organizzazioni occulte:le spie sono materiali e personali

Giurisprudenza

Stabili organizzazioni occulte:
le spie sono materiali e personali

Contestata dalla Gdf l’istituzione di una sede nel nostro Paese, con ripresa a tassazione di redditi percepiti e non denunciati né in Italia né in Croazia, dove risiedeva la “casa madre”

Stabili organizzazioni occulte:|le spie sono materiali e personali

La sussistenza di elementi materiali, quali capannoni, macchinari e merci, in titolarità formale e/o in disponibilità materiale e personali, quali contratti di appalto/sub-appalto, che, per continuità, quantità e qualità, indicano la presenza di un consolidato modulo organizzativo, legittima la contestazione di una stabile organizzazione occulta, materiale e personale, sul territorio italiano.
Il modello Ocse, del resto, richiede, in alternativa, o il profilo materiale o quello personale e pertanto, provato il primo, il secondo può anche essere ritenuto assorbito.
Con l’ordinanza n. 32261 del 13 dicembre 2018, la Corte di cassazione ha chiarito quali sono i presupposti per individuare una stabile organizzazione occulta sul territorio nazionale.
 
Nel caso concreto, la ricorrente impugnava l’accertamento conseguente al Pvc con cui la Guardia di finanza contestava l’istituzione di una stabile organizzazione in Italia, di carattere personale e materiale, con conseguente ripresa a tassazione dei redditi percepiti e non denunciati né in Italia né in Croazia (dove risiedeva la “casa madre”).
Più in particolare, si trattava di una stabile organizzazione a Trieste di una società croata, subappaltatrice di costruzioni navali.
Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale confermavano la pretesa dell’amministrazione e la società ricorreva infine in Cassazione, lamentando l’omessa e/o contraddittoria motivazione sui fatti che portavano a provare la presenza della stabile organizzazione sul territorio nazionale.
 
Secondo la suprema Corte, tuttavia, il ricorso era infondato e il percorso logico giuridico seguito dalla Ctr nella sentenza impugnata, pur sintetico, non presentava alcun vizio di macroscopica contraddizione, avendo anzi il giudice di merito coerentemente dedotto le conseguenze giuridiche dai verbali, dalle dichiarazioni dello stesso rappresentante della società croata, e da fatti non contestati e pacifici su cui fondava appunto la propria decisione.
Così come era infondata anche l’altra censura, con cui la ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione contro le doppie imposizioni, sottoscritta fra Repubblica italiana e Repubblica socialista federativa jugoslava del 24 febbraio 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 974/1984.
 
La contribuente sosteneva, in particolare, che vi era stato error in iudicando per falsa interpretazione della Convenzione bilaterale fra Italia ed (ex) Jugoslavia in tema di doppie imposizioni, tuttora applicabile ai rapporti fra Italia e Croazia e, nello specifico, affermava l’insussistenza degli elementi materiali per configurare la presenza della stabile organizzazione.
Secondo la suprema Corte, invece, i fatti provati e non contestati indicavano la sussistenza di tutti gli elementi (capannoni, macchinari, merci), in titolarità formale e/o in disponibilità materiale, ben oltre i termini temporali presenti sia nel nuovo testo (tre mesi), che nel vecchio testo (dieci mesi) della Convenzione precitata, laddove, peraltro, anche i contratti (di appalto/sub appalto) stipulati, eseguiti e pagati (ma non tassati), per continuità, quantità e qualità indicavano, comunque, la presenza di un consolidato modulo organizzativo.
I giudici di legittimità ricordano, inoltre, che la giurisprudenza della Cassazione è ormai consolidata da tempo sul punto (anche recentemente in Cassazione, 12240/2018), proprio con riferimento al modello Ocse di Convenzione e ai presupposti idonei a identificare una stabile organizzazione occulta.
 
Infine, rileva la Cassazione, era altresì infondata anche la terza censura avanzata dalla ricorrente, la quale asseriva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione, con specifico riguardo al profilo della stabile organizzazione personale in Italia.
A tal proposito, la Corte rileva, infatti, che la stessa Convenzione bilaterale (che peraltro ricalcava il modello Ocse) richiedeva, in alternativa, o il profilo materiale o quello personale: provato il primo, poteva quindi anche essere ritenuto assorbito il secondo.
E, non di meno, la Ctr aveva correttamente motivato su entrambi i profili, sulla base sia delle pacifiche dichiarazioni del titolare croato, sia, come detto, della quantità e qualità di contratti, idonei a indicare la presenza personale, continuativa e reale.
 
Tanto premesso, per completezza, giova anche evidenziare quanto segue.
Ai fini dell’individuazione di una stabile organizzazione, come anche recentemente confermato dalla Cassazione, con la sentenza 14573/2018, l’accertamento deve essere condotto soprattutto sul piano sostanziale, essendo a tal fine necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato contraente e dotata di una certa stabilità; una sede di affari, capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre.
E la prova dello svolgimento di tale attività può essere ricavata, oltre che dagli elementi indicati nel modello di Convenzione Ocse, anche da elementi indiziari.
 
Nell’espressione “sede fissa di affari” si possono individuare allora le seguenti caratteristiche:
– la fissità ovvero la stabilità (in senso spaziale e temporale)
– il fine della sede: la gestione degli affari rappresenta lo scopo dell’attività della stabile organizzazione.
La “sede fissa di affari” rappresenta, quindi, un’emanazione dell’impresa estera sul territorio dello Stato, ove è gestita al fine di esercitarvi stabilmente un’attività.
La presenza di una stabile organizzazione, come detto, può essere però rilevata sia sotto il profilo materiale che sotto quello personale.
La casa madre, anche in assenza di una sede fissa, può infatti utilizzare anche dei propri agenti (la cosiddetta stabile organizzazione “personale”).
E tale tipo di utilizzazione deve soddisfare i seguenti requisiti:
– l’agente deve operare per conto dell’impresa estera
– deve avere poteri che gli permettano di concludere contratti in nome dell’impresa.
L’attività di controllo sulla regolare esecuzione di un contratto non può del resto certamente essere considerata di natura preparatoria o ausiliaria, laddove l’espediente di separare la materiale attività di conclusione di contratti da quella della formale stipulazione degli stessi (split-up of business responsibilities on the hand and legal authority on the other) può essere considerata come strumento di aggiramento della norma, dovendosi ritenere prevalente la sostanza sulla forma.
 
Si rileva, infine, che, ai fini Iva, occorre riportarsi al concetto di “centro di attività stabile”, laddove l’articolo 10 del Regolamento 282/2011 ha indicato la nozione di sede dell’attività economica, individuandola anche nel luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa, dovendosi a tal fine tenere conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa.
L’articolo 11 del Regolamento citato è, del resto, poi intervenuto espressamente sulla nozione di stabile organizzazione, stabilendo che, ai fini della localizzazione delle prestazioni di servizi, la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e utilizzare i servizi forniti per le esigenze proprie.

Giovambattista Palumbo

pubblicato Lunedì 7 Gennaio 2019

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