Giurisprudenza

31 Dicembre 2018

Ok accertamento con pvc e schedesenza sommarie informazioni di Gdf

Giurisprudenza

Ok accertamento con pvc e schede
senza sommarie informazioni di Gdf

È sufficiente che tali notizie siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possano essere contestate impugnando l’atto che le recepisce

Ok accertamento con pvc e schede|senza sommarie informazioni di Gdf

L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non richiede l’allegazione anche delle sommarie informazioni della Guardia di finanza. L’accertamento Iva è legittimo anche quando il processo verbale di constatazione (Pvc) e le schede di sintesi non le riportano, perché già di per sé costituiscono valido elemento probatorio sul quale può basarsi la pretesa erariale di inesistenza soggettiva delle operazioni contestate.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32120 del 12 dicembre 2018.
 
La vicenda processuale
Una Srl impugna separatamente due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate e volti alla contestazione di operazioni inesistenti con conseguente recupero a tassazione della maggiore Iva dovuta per i periodi d’imposta 2004 e 2005.
I ricorsi riuniti della società contribuente sono accolti nei gradi di merito.
Ne deriva il ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate, che lamenta, tra l’altro, vizio di motivazione, avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente rilevato il difetto di prova dell’inesistenza delle cessioni contestate per il solo fatto che le schede di sintesi allegate al Pvc non riportino le sommarie informazioni assunte dalla Guardia di finanza.
L’Amministrazione ricorrente, altresì, lamenta la violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente in quanto la mancata allegazione, al processo verbale di constatazione, dei verbali di sommarie informazioni assunte dalla Guardia di finanza non può determinare di per sé la nullità degli avvisi di accertamento impugnati.
 
La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte accoglie il ricorso del Fisco, aderendo al consolidato orientamento di legittimità, in base al quale le schede di sintesi allegate al Pvc già di per sé costituiscono valido elemento probatorio sul quale può basarsi la pretesa erariale di inesistenza soggettiva delle operazioni contestate.
Conseguentemente, la mancata indicazione in dette schede di sintesi delle sommarie informazioni assunte dalla Guardia di finanza non è idonea a comportare la nullità degli avvisi di accertamento impugnati.
 
Osservazioni
In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi invero distinguersi un triplice livello di attendibilità.
 
Quanto al primo livello, il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese.
 
Quanto invece alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni.
In mancanza dell’indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, altresì, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.
Nella specie, erroneamente, la Ctr non ha attribuito valenza probatoria, al fine di accertare l’inesistenza soggettiva delle cessioni fittizie effettuate nei confronti di soggetti che non avevano diritto alle agevolazioni di legge, alle cosiddette “schede di sintesi” allegate al Pvc redatto dalla Guardia di finanza.
 
Né la mancata allegazione al Pvc dei verbali di sommarie informazioni assunte dai militari può comportare di per sé la nullità degli avvisi di accertamento impugnati.
I supremi giudici, sul punto, aderiscono al consolidato orientamento di legittimità (si veda Cassazione, 26472/2014), a tenore del quale, in tema di avviso di accertamento, deve escludersi la nullità della motivazione ex articolo 7 dello Statuto del contribuente per il solo fatto che i verbali degli atti di indagine di altri Stati, su cui può fondarsi legittimamente l’accertamento in materia di Iva, quale imposta armonizzata, non siano stati allegati o riprodotti integralmente, ma siano solo menzionati nel Pvc, regolarmente notificato al contribuente.
Da un lato, invero, l’Amministrazione finanziaria deve porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ma non è tenuta a includere nell’avviso la notizia delle prove, e, dall’altro lato, per il diritto comunitario è sufficiente che le indicate informazioni siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possono essere contestate attraverso l’impugnazione dell’atto che lo recepisce.
 
Ne deriva la cassazione della sentenza di Ctr che non ha correttamente applicato i principi di diritto sopra richiamati.

Dora De Marco

pubblicato Giovedì 3 Gennaio 2019

Ok accertamento con pvc e schedesenza sommarie informazioni di Gdf

Ultimi articoli

Attualità 26 Maggio 2023

Correzioni di istanza Civis: falso, la mail contiene un malware

L’Agenzia delle entrate avvisa che è in corso di diffusione una campagna di phishing attuata tramite false comunicazioni trasmesse via e-mail.

Attualità 26 Maggio 2023

Comunicazione Fatca senza Tin: no problem, nessuna sanzione

L’Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs), infatti, con una notice dello scorso 30 dicembre, informata delle difficoltà che le istituzioni finanziarie italiane riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (Tin), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin, in relazione a un conto già esistente al 30 giugno 2014, non determinerà di per sé gravi conseguenze.

Attualità 25 Maggio 2023

Statistiche delle dichiarazioni Irpef, il Mef pubblica i dati 2021

Sul sito del Dipartimento delle finanze sono disponibili i dati su dichiarazioni Irpef dei titolari di partita Iva, reddito prevalente delle persone fisiche e Isa.

Normativa e prassi 25 Maggio 2023

“Decreto bollette” ai titoli di coda, palazzo Madama rinnova la fiducia

Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato) Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel).

torna all'inizio del contenuto