3 Gennaio 2019
Legge di bilancio per il 2019:sostitutiva per le lezioni private
Normativa e prassi
Legge di bilancio per il 2019:
sostitutiva per le lezioni private
L’imposta, con aliquota del 15%, va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’Irpef; si può comunque decidere di optare per il regime di tassazione ordinario
A partire dal 1° gennaio 2019, infatti, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) con l’aliquota del 15%.
È fatta comunque salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’Irpef nei modi ordinari.
I docenti dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato (fermo restando quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi – cfr articolo 53, Dlgs 165/2001) devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica per consentire la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
Si ricorda che il Testo unico in materia di istruzione stabilisce che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Peraltro, i docenti che svolgono lezioni private devono informare il dirigente scolastico, al quale va altresì comunicato il nome degli studenti e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto (articolo 508, Dlgs 297/1994).
L’imposta sostitutiva del 15% deve essere versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’Irpef, la cui disciplina, peraltro, si applica anche per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso.
Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione del nuovo regime.
pubblicato Giovedì 3 Gennaio 2019

Ultimi articoli
Dati e statistiche 6 Giugno 2023
Mercato immobiliare residenziale il dettaglio regione per regione
Come di consueto, a corredo della pubblicazione del Rapporto immobiliare, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’Osservatorio del mercato immobiliare cura l’uscita delle Statistiche Regionali, prezioso approfondimento sull’andamento del mercato residenziale nell’anno 2022 in tutte le regioni italiane.
Attualità 6 Giugno 2023
Opzioni bonus edilizi già comunicate, il visto “ora per allora” è ininfluente
Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.
Attualità 6 Giugno 2023
Tax credit beni strumentali 4.0: chiarimenti utili per Redditi 2023
In Redditi 2023, al rigo RU130, vanno indicati solo gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 diversi da quelli già esposti nel modello dell’anno precedente.
Dati e statistiche 5 Giugno 2023
Bollettino entrate tributarie: gennaio-aprile 2023 +3,3%
Nel periodo gennaio-aprile 2023 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 150.