Sabina Costantino
27 Settembre 2018
Servizi faunistico-venatori:il reddito può essere forfettario
Normativa e prassi
Servizi faunistico-venatori:
il reddito può essere forfettario
A patto che si tratti di un’attività “connessa” e l’imprenditore utilizzi prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’azienda agricola principale
In particolare, l’istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito, alle seguenti attività:
- allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda
- concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo
- realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l’habitat.
L’Agenzia, richiamando le due sue precedenti circolari 44/2002 e 44/2004, ha chiarito che la fornitura di servizi faunistico-venatori può qualificarsi come fornitura di servizi alla quale sia applicabile il predetto regime agevolato, se è svolta:
- dallo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali
- con l’utilizzo “prevalentemente” di attrezzature o di risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi.
La risoluzione ha ribadito poi che la sussistenza del requisito della prevalenza ricorre tutte le volte in cui il fatturato derivante dall’impiego di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.
In presenza di tali requisiti, ai redditi derivanti dalla fornitura di servizi faunistico-venatori potrà applicarsi la determinazione forfetaria del reddito d’impresa prodotti dall’imprenditore agricolo prevista dal regime agevolato in questione, consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.
Diversamente, quando la fornitura dei servizi faunistico-venatori non è effettuata in linea con il criterio della prevalenza, i relativi redditi concorrono a formare il reddito d’impresa con le modalità ordinarie.
pubblicato Venerdì 28 Settembre 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
