27 Settembre 2018
Crediti d’imposta per il cinema:on line i chiarimenti del Mibac
Attualità
Crediti d’imposta per il cinema:
on line i chiarimenti del Mibac
Salta la scadenza del 30 settembre prevista per l’aggiornamento del piano di utilizzo; il nuovo temine sarà successivamente indicato e sarà congruo rispetto all’adempimento
I chiarimenti diffusi oggi riguardano diversi aspetti dei bonus introdotti dalla legge 220/2016 (vedi “Un mix di agevolazioni fiscali nella nuova legge sul cinema“) e disciplinati, sotto il profilo operativo, dai decreti ministeriali del 15 marzo 2018 (vedi “Crediti d’imposta per il cinema: pronte le disposizioni applicative“).
Di seguito, si fornisce una sintesi del contenuto dell’avviso.
Proroga scadenza comunicazione piano di utilizzo
La disciplina attuativa delle agevolazioni in esame prevede la predisposizione di un piano di utilizzo dei crediti d’imposta, soggetto ad aggiornamento.
A tal proposito, la Direzione informa che, in relazione ai “tax credit produzione italiana” (credito d’imposta per la produzione di opere cinematografiche, opere televisive e opere web) e agli “altri tax credit” (in particolare, crediti d’imposta per la distribuzione, per le sale cinematografiche e per l’attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo), considerato che per le relative richieste di fruizione ancora in fase istruttoria non è possibile aggiornare il piano di utilizzo entro il 30 settembre, tale scadenza è rinviata a una data successiva, che sarà comunicata con nuovo avviso.
Il nuovo termine, peraltro, sarà congruo rispetto all’adempimento e terrà conto dello stato di avanzamento delle istruttorie in corso.
Altri chiarimenti
Le successive precisazioni contenute nell’avviso riguardano altri aspetti specifici di alcune tipologie di crediti d’imposta.
Tax credit produzione italiana
(Dm 15 marzo 2018 – Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 15, legge 220/2016)
Con riferimento al credito d’imposta produzione italiana, viene chiarito che:
- credito d’imposta a copertura del piano finanziario – il bonus matura solo ed esclusivamente con la realizzazione e il sostenimento dei costi per la produzione di una determinata opera. Esso, quindi, si concretizza in una riduzione del costo di produzione e, dal punto di vista economico, deve essere necessariamente e totalmente indicato a copertura dei costi di produzione dell’opera oggetto della richiesta di beneficio (peraltro, l’utilizzo effettivo del credito è una scelta discrezionale dell’azienda, sottoposta ai soli limiti temporali previsti dai decreti ministeriali)
- produzione associata: requisiti patrimoniali – in caso di produzione associata, per l’ammissibilità della richiesta di accesso al bonus, è necessario che i requisiti previsti dalla normativa siano posseduti da ciascun produttore associato
- spese eleggibili in caso di opere in coproduzione internazionale o in produzione internazionale o in compartecipazione internazionale – nel novero delle spese eleggibili al credito d’imposta non rientrano i meri rimborsi tra produttori associati o tra produttori appaltanti e produttori esecutivi (la stessa spesa, infatti, non può determinare un doppio beneficio). Tuttavia, nelle ipotesi di opere in coproduzione internazionale o in produzione internazionale o in compartecipazione internazionale, i costi relativi alla quota di partecipazione dell’impresa italiana all’opera, sostenuti dal coproduttore estero per conto del produttore italiano e rimborsati da quest’ultimo al coproduttore estero (saldo valutario), sono spese eleggibili al credito d’imposta e devono essere debitamente ripartiti nelle singole voci di spesa del piano dei costi
- quietanza di pagamento del compenso degli autori del soggetto e della sceneggiatura – nei casi in cui la normativa prevede che alle richieste di credito d’imposta sia allegata la quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura, la presentazione di un bonifico bancario contente l’indicazione del codice di riferimento operazione (Cro) e in cui sia esposta in maniera “chiara e inequivocabile” la causale del compenso, vale come presentazione della quietanza di pagamento.
Altri tax credit
(Dm 15 marzo 2018 – Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, legge 220/2016)
Questi i chiarimenti in merito ai crediti d’imposta diversi da quello connesso alla “produzione italiana”:
- tax credit esterno – maturazione proventi – la disciplina dettata dal decreto ministeriale prevede che, per la restituzione dell’apporto nonché del riconoscimento degli utili all’investitore esterno, il produttore è tenuto a utilizzare solo proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera (di pertinenza del produttore stesso) non inseriti nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e maturati, a prescindere dal momento dell’incasso, dopo l’ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico. Inoltre, è stabilito che, per la restituzione dell’apporto nonché per il riconoscimento degli utili, il produttore può utilizzare i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera in Paesi diversi dall’Italia, non inseriti nel piano finanziario, maturati non prima di trenta giorni successivi alla data di stipula del contratto di associazione in partecipazione. In tali casi, i proventi si intendono “maturati” al momento della stipula dell’accordo da cui deriva il diritto al provento da parte del produttore
- tax credit attrazione investimenti esteri – produzioni esecutive opere straniere – inammissibilità del subappalto – in materia di credito relativo all’attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, la produzione estera che commissiona la realizzazione dell’opera al produttore esecutivo italiano deve possedere la titolarità dei diritti di proprietà dell’opera
- tax credit distribuzione – produttore indipendente che si autodistribuisce – in materia di credito d’imposta alla distribuzione, sono previste aliquote differenziate in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla data di prima uscita in sala cinematografica dell’opera. Per l’accesso all’aliquota di credito destinata al “produttore indipendente che distribuisce il proprio film“, si precisa che è tale il produttore indipendente che svolga l’attività di produzione cinematografica in modo prevalente e non sia controllato da una società di distribuzione cinematografica e che abbia gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina in esame. Il requisito della prevalenza ricorre allorché il produttore indipendente abbia realizzato, nel triennio precedente, la maggior parte del proprio fatturato dall’esercizio di attività connesse alla produzione cinematografica.
pubblicato Giovedì 27 Settembre 2018

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