30 Settembre 2018
Strutture ministeriali situate oltralpeescluse dalla scissione dei pagamenti
Normativa e prassi
Strutture ministeriali situate oltralpe
escluse dalla scissione dei pagamenti
La normativa consente loro di “costituire conto correnti valuta Tesoro-Ccvt” e usufruire di semplificazioni procedurali e documentali dei rendiconti delle spese ordinate all’estero
È la risposta n. 15 del 28 settembre 2018 con cui l’Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi in merito all’applicabilità del regime di “scissione dei pagamenti” (articolo 17-ter del Dpr 633/1972)
Il documento ricorda, anzitutto, che la disciplina in questione non riguarda le operazioni:
- che, sulla base delle regole di territorialità dell’Iva (articoli da 7-bis a 7-septies del Dpr 633/1972), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
- che, anche se territorialmente rilevanti in Italia, godono di un regime che non prevede l’addebito di imposta da parte del fornitore italiano, come le cessioni all’esportazione (articoli 8 e 8-bis, Dpr 633/1972), o del beneficio della non imponibilità (articolo 72, Dpr 633/1972).
Inoltre, nel caso specifico, per gli uffici ministeriali dislocati all’estero è in vigore una specifica normativa, che consente loro di “costituire conto correnti valuta Tesoro-CCVT e di usufruire di semplificazioni procedurali e documentali dei rendiconti concernenti le spese ordinate all’estero”.
Da ciò, l’esclusione dall’applicazione del meccanismo dello split payment che, invece, andrà rispettato per gli acquisti effettuati dagli uffici dislocati nel territorio italiano.
pubblicato Domenica 30 Settembre 2018
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