Giurisprudenza

12 Settembre 2018

Cliente più che socio aderente?Niente sconto per l’ente sportivo

Giurisprudenza

Cliente più che socio aderente?
Niente sconto per l’ente sportivo

È commerciale l’attività dell’Asd che, a fronte del pagamento di una somma mensile, consente solo l’utilizzo di attrezzature e impianti e nessuna partecipazione alla gestione del centro

immagine di una palestra
Il regime di esenzione di imposta previsto dall’articolo 148 del Tuir ai fini delle imposte sui redditi e, ai fini, Iva, ex articolo 4, Dpr 633/1972, ha per oggetto gli enti a struttura associativa non lucrativa, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio poggia sul rispetto di alcuni imprescindibili principi il cui onere probatorio incombe sul contribuente, che è tenuto a dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti ex lege per il trattamento agevolativo, in quanto derogatorio della disciplina di carattere generale (Cassazione, ordinanze 21119/2018, 10393/2018, 23167/2017, e sentenza 16449/2016).

In primis, l’attività svolta dall’ente nei confronti dei suoi associati deve essere senza finalità di lucro, vale a dire, deve esserci completa assenza di corrispettività tra le quote e i contributi conferiti dagli iscritti e i beni e i servizi offerti dall’associazione.
Sul punto, la circolare 124/1998 del ministero delle Finanze chiarisce come è lo stesso comma 2 dell’articolo 148 del Tuir a confermare che quanto pagato dagli associati a titolo di corrispettivi specifici o di contributi o di quote supplementari, in cambio di maggiori o diverse prestazioni, denoti la loro natura commerciale, nonostante ciò avvenga nel rispetto delle finalità statutarie previste dall’ente: tali corrispettivi saranno imputabili in capo alla società commerciale di fatto e saranno configurabili sub specie di componenti del reddito di impresa o di redditi diversi a seconda della loro abitualità o occasionalità.
Ulteriori principi afferiscono, invece, la sfera della democraticità e della effettività della vita associativa dell’ente, i cui presupposti sono stati ampiamente richiamati a titolo esemplificativo dall’ordinanza 21119/2018 della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità in essa richiamata.

Più in particolare, costituiscono elementi di prova presuntiva, che è possibile sottoporre al sindacato del giudice:

  • una differenziazione nei diritti dei soci fondatori e ordinari rispetto ai soci aderenti
  • la carenza di effettiva partecipazione alla vita associativa dei soci aderenti
  • la carenza di documentazione circa l’accettazione delle domande presentate dai soci aderenti per l’ammissione alla compagine sociale da parte del presidente del consiglio direttivo
  • il contenuto identico negli anni dei verbali dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo
  • la mancanza di regolamenti interni relativi all’attività sportiva
  • la mancanza di promozione dell’attività sportiva approvata dall’assemblea
  • l’essere i verbali dell’assemblea dei soci sistematicamente firmati da due soli soci, senza che in essi sia dato conto dei presenti
  • il desumersi la fittizietà delle riunioni assembleari dall’assenza di adeguate modalità di convocazione dell’assemblea
  • la mancanza di un locale idoneo a ospitare tutti gli associati nel caso di un loro numero elevato
  • la mancata utilizzazione della sigla Asd in tutte le comunicazioni rivolte agli associati e nei segni distintivi dell’associazione
  • la mancata istituzione di un libro dei soci e di un libro cassa in formato cartaceo
  • il non aver mai l’associazione, in contrasto con quanto stabilito dallo statuto, organizzato o promosso manifestazioni sportive
  • la mancanza del vincolo associativo riscontrata dalla carenza dell’esercizio dei diritti e doveri connessi alla qualità di soci
  • l’adozione di forme di pubblicità di tariffe differenti a seconda dei servizio reso e di sconti e promozioni propri di una tipica società commerciale
  • la mancanza di dichiarazioni annuali
  • la mancata corrispondenza tra i prescritti certificati medici e i frequentatori dell’attività sportiva
  • l’iscrizione di alcuni istruttori come semplici frequentatori
  • la discordanza tra i nominativi nelle schede dei frequentatori e le indicazioni dei libri cassa.

A fronte della suddetta enumerazione di elementi fattuali rilevati dall’organo di controllo fiscale, che ha carattere esemplificativo e non tassativo, il compito del giudice sarà quello di valutarli prima singolarmente in maniera analitica, al fine di stabilirne la precisione e la gravità, dopo di che dovrà procedere a una loro valutazione complessiva al fine di stabilire se c’è una connessione e una concordanza tra di essi tale da potergli fornire una valida prova presuntiva ai fini del suo convincimento in giudizio.

La necessaria presenza degli elementi sostanziali al fine di poter fruire del regime agevolativo di cui all’articolo 148 del Tuir rende evidente come non sia di per sé sufficiente che il trattamento fiscale di tale tipologia di ente dipenda solo dal dato formale e neutrale della affiliazione alle federazioni sportive e al Coni.

Giovanni Di Lauro

pubblicato Giovedì 13 Settembre 2018

Cliente più che socio aderente?Niente sconto per l’ente sportivo

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto