Giurisprudenza

12 Settembre 2018

Cliente più che socio aderente?Niente sconto per l’ente sportivo

Giurisprudenza

Cliente più che socio aderente?
Niente sconto per l’ente sportivo

È commerciale l’attività dell’Asd che, a fronte del pagamento di una somma mensile, consente solo l’utilizzo di attrezzature e impianti e nessuna partecipazione alla gestione del centro

immagine di una palestra
Il regime di esenzione di imposta previsto dall’articolo 148 del Tuir ai fini delle imposte sui redditi e, ai fini, Iva, ex articolo 4, Dpr 633/1972, ha per oggetto gli enti a struttura associativa non lucrativa, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio poggia sul rispetto di alcuni imprescindibili principi il cui onere probatorio incombe sul contribuente, che è tenuto a dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti ex lege per il trattamento agevolativo, in quanto derogatorio della disciplina di carattere generale (Cassazione, ordinanze 21119/2018, 10393/2018, 23167/2017, e sentenza 16449/2016).

In primis, l’attività svolta dall’ente nei confronti dei suoi associati deve essere senza finalità di lucro, vale a dire, deve esserci completa assenza di corrispettività tra le quote e i contributi conferiti dagli iscritti e i beni e i servizi offerti dall’associazione.
Sul punto, la circolare 124/1998 del ministero delle Finanze chiarisce come è lo stesso comma 2 dell’articolo 148 del Tuir a confermare che quanto pagato dagli associati a titolo di corrispettivi specifici o di contributi o di quote supplementari, in cambio di maggiori o diverse prestazioni, denoti la loro natura commerciale, nonostante ciò avvenga nel rispetto delle finalità statutarie previste dall’ente: tali corrispettivi saranno imputabili in capo alla società commerciale di fatto e saranno configurabili sub specie di componenti del reddito di impresa o di redditi diversi a seconda della loro abitualità o occasionalità.
Ulteriori principi afferiscono, invece, la sfera della democraticità e della effettività della vita associativa dell’ente, i cui presupposti sono stati ampiamente richiamati a titolo esemplificativo dall’ordinanza 21119/2018 della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità in essa richiamata.

Più in particolare, costituiscono elementi di prova presuntiva, che è possibile sottoporre al sindacato del giudice:

  • una differenziazione nei diritti dei soci fondatori e ordinari rispetto ai soci aderenti
  • la carenza di effettiva partecipazione alla vita associativa dei soci aderenti
  • la carenza di documentazione circa l’accettazione delle domande presentate dai soci aderenti per l’ammissione alla compagine sociale da parte del presidente del consiglio direttivo
  • il contenuto identico negli anni dei verbali dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo
  • la mancanza di regolamenti interni relativi all’attività sportiva
  • la mancanza di promozione dell’attività sportiva approvata dall’assemblea
  • l’essere i verbali dell’assemblea dei soci sistematicamente firmati da due soli soci, senza che in essi sia dato conto dei presenti
  • il desumersi la fittizietà delle riunioni assembleari dall’assenza di adeguate modalità di convocazione dell’assemblea
  • la mancanza di un locale idoneo a ospitare tutti gli associati nel caso di un loro numero elevato
  • la mancata utilizzazione della sigla Asd in tutte le comunicazioni rivolte agli associati e nei segni distintivi dell’associazione
  • la mancata istituzione di un libro dei soci e di un libro cassa in formato cartaceo
  • il non aver mai l’associazione, in contrasto con quanto stabilito dallo statuto, organizzato o promosso manifestazioni sportive
  • la mancanza del vincolo associativo riscontrata dalla carenza dell’esercizio dei diritti e doveri connessi alla qualità di soci
  • l’adozione di forme di pubblicità di tariffe differenti a seconda dei servizio reso e di sconti e promozioni propri di una tipica società commerciale
  • la mancanza di dichiarazioni annuali
  • la mancata corrispondenza tra i prescritti certificati medici e i frequentatori dell’attività sportiva
  • l’iscrizione di alcuni istruttori come semplici frequentatori
  • la discordanza tra i nominativi nelle schede dei frequentatori e le indicazioni dei libri cassa.

A fronte della suddetta enumerazione di elementi fattuali rilevati dall’organo di controllo fiscale, che ha carattere esemplificativo e non tassativo, il compito del giudice sarà quello di valutarli prima singolarmente in maniera analitica, al fine di stabilirne la precisione e la gravità, dopo di che dovrà procedere a una loro valutazione complessiva al fine di stabilire se c’è una connessione e una concordanza tra di essi tale da potergli fornire una valida prova presuntiva ai fini del suo convincimento in giudizio.

La necessaria presenza degli elementi sostanziali al fine di poter fruire del regime agevolativo di cui all’articolo 148 del Tuir rende evidente come non sia di per sé sufficiente che il trattamento fiscale di tale tipologia di ente dipenda solo dal dato formale e neutrale della affiliazione alle federazioni sportive e al Coni.

Giovanni Di Lauro

pubblicato Giovedì 13 Settembre 2018

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