9 Luglio 2018
Iva non versata: l’ammissioneal concordato non esclude il reato
Giurisprudenza
Iva non versata: l’ammissione
al concordato non esclude il reato
Il delitto si delinea anche nel caso in cui il debitore sia stato autorizzato alla procedura alternativa al fallimento in data posteriore al termine ultimo per il pagamento
La pronuncia della Corte di cassazione n. 13744/2018 permette di fare il punto sulla configurabilità del reato di omesso versamento dell’Iva in ipotesi di intervento di concordato fallimentare intervenuto anteriormente o successivamente alla scadenza del termine per l’adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo.
Come noto, difatti, l’articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000 dispone che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta.
Parimenti noto è che la giurisprudenza della Corte suprema è consolidata nel senso di qualificare tale delitto in termini di reato istantaneo e caratterizzato dal dolo generico individuato nella condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo.
La giurisprudenza del Supremo collegio, da un canto, esclude la sussistenza del reato di cui all’articolo 10-ter, per il mancato versamento del debito Iva sorto prima dell’apertura della procedura di concordato preventivo, nel caso in cui, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori.
In questo senso si esprime la pronuncia 17 ottobre 2017, n. 52542, che ha ritenuto configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità di cui all’articolo 51 del codice penale, derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario.
Nello stesso senso già la precedente sentenza di legittimità 12 marzo 2015, n. 15853, per la quale il reato di cui all’articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000 non è compatibile, nel caso di ammissione al concordato preventivo anteriore alla scadenza del termine per il relativo versamento ovvero anteriore alla consumazione del reato, con l’inclusione del debito Iva nel piano concordatario, nel senso di mera dilazione, senza incidenza sul quantum e, in particolare, senza conseguenze sul quantum della dilazione stessa, in forza della previsione del pagamento degli interessi.
Altra parte della giurisprudenza di legittimità si pone di contrario avviso, in tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l’istituto di cui all’articolo 182-ter della legge fallimentare anche per le procedure cui non sia applicabile ratione temporis l’articolo 32 del Dl n. 185/2008, che ha modificato il primo comma dell’articolo 182-ter della legge fallimentare, prevedendo espressamente che la proposta, quanto all’Iva, può configurare solo la dilazione del pagamento.
Infatti, per le pronunce della Corte regolatrice del diritto 39101 e 44283 del 2013 e 12912/2016, sussistendo l’intangibilità del predetto debito d’imposta, il concordato preventivo non esclude la configurabilità del reato tributario di cui all’articolo 10-ter, Dlgs n. 74/2000, con particolare riferimento al debito Iva, a nulla rilevando che la scadenza del versamento Iva sia successiva all’ammissione al concordato preventivo.
Risulta auspicabile un intervento della Corte di cassazione nella sua più autorevole composizione per dirimere tale contrasto tra i collegi delle sezioni penali, anche se, nel caso in esame, tale contrasto giurisprudenziale non risulta rilevante, per l’assorbente ragione che la scadenza del termine previsto per il pagamento dell’imposta era precedente all’ammissione al concordato preventivo.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Martedì 31 Luglio 2018
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