Normativa e prassi

30 Luglio 2018

Esercenti depositi fiscali di vino:adempimenti entro il 10 settembre

Normativa e prassi

Esercenti depositi fiscali di vino:
adempimenti entro il 10 settembre

Diventa unico il termine annuale entro cui gli interessati devono trasmettere il prospetto riepilogativo produzione/lavorazione, il bilancio di materia e il bilancio energetico

Esercenti depositi fiscali di vino:|adempimenti entro il 10 settembre
Gli esercenti depositi fiscali di vino devono presentare annualmente agli uffici delle dogane entro il 10 settembre il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione, il bilancio di materia e il bilancio energetico.

La concentrazione in un’unica scadenza dei termini di adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina nazionale ed europea è stata stabilita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 6/D del 26 luglio 2018. In tal modo, l’Amministrazione ha risposto positivamente alle richieste avanzate da alcune associazioni di categoria.
 
Gli adempimenti a carico degli esercenti i depositi fiscali di vino
La normativa nazionale in materia di fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, detta disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonché per i piccoli produttori di vino.
In particolare, è previsto che il depositario autorizzato presenta il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce (articolo 8, comma 1, Dm 153/2001). Tuttavia, in sede di concreta applicazione, l’obbligo tributario viene fatto decorrere dal 31 luglio (data di chiusura dell’anno alla quale le norme europee del settore vitivinicolo agricolo abbinano la rilevazione delle giacenze dei prodotti).
La normativa europea, peraltro, ha fissato al 10 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione di giacenza. Inoltre, nel caso di registri tenuti in forma telematica, è contemplato un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni (cfr articolo 23, paragrafo 1, Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/274 della Commissione e articolo 32 del Regolamento delegato (Ue) 2018/273 della Commissione, entrambi dell’11 dicembre 2017).
 
L’intervento delle Dogane
Nella circolare n. 6/D l’Agenzia, innanzitutto, ricorda che “proprio il particolare trattamento impositivo riservato al vino ha giustificato riduzioni degli oneri, ritenendo valido agli effetti tributari l’utilizzo dei documenti in uso agli esercenti in osservanza delle norme in materia vitivinicola, sempreché contenenti le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza”.
 
Alla luce di tale principio generale, il Testo unico accise sancisce la rilevanza fiscale dei dati contabili presenti nelle dichiarazioni obbligatorie e nelle registrazioni (incluse le rilevazioni delle giacenze effettive annue) che gli esercenti dei depositi fiscali di vino devono predisporre e trasmettere in base alla ricordata normativa sulla contabilità del depositario autorizzato (cfr articolo 37, comma 1-bis, Dlgs 504/1995 e articolo 7, comma 2, lettera a e comma 4, lettera a, Dm 153/2001).
 
Pertanto, conclude l’Agenzia, a livello di legislazione primaria si è registrata una “omogeneizzazione” degli obblighi contabili. A ciò, inoltre, si è aggiunto il completamento della fase di rendicontazione con modalità telematica.
 
Sulla base di tali considerazioni, quindi, le Dogane, rispondendo positivamente alle richieste giunte dalle associazioni di categoria, danno il via libera alla concentrazione in un’unica scadenza dei termini di adempimento.
Di conseguenza, il 10 settembre diventa il termine annuale “unico” entro il quale gli esercenti depositi fiscali di vino sono tenuti a presentare agli uffici delle dogane i seguenti documenti:

  • il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione (articolo 8, comma 1, Dm 153/2001)
  • il bilancio di materia, distintamente per sezione di impianto, con l’indicazione delle rese di lavorazione (articolo 7, comma 4, lettera b, Dm 153/2001)
  • il bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto (articolo 7, comma 4, lettera c, Dm 153/2001).

pubblicato Lunedì 30 Luglio 2018

Esercenti depositi fiscali di vino:adempimenti entro il 10 settembre

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