11 Giugno 2018
Modello Redditi Pf 2018:le novità del primo Fascicolo – 4
Panoramica della collocazione in dichiarazione degli sconti d’imposta legati al miglioramento strutturale ed energetico, alla valorizzazione e alla messa in sicurezza degli edifici
Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
Stessa sorte anche per la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro (articolo 1, comma 3, lettera c), n. 4, legge di bilancio 2017).

Lavori antisismici
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2017 relative a interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del Tuir), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila euro.
Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice 4 nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47.
Riguardo, invece, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli stessi interventi, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ecco in breve i diversi codici da utilizzare e le misure delle detrazioni spettanti per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici (unità immobiliari e parti comuni di condomini) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3:
5 – in caso di semplici misure che non determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore (detrazione del 50%)
6 – per lavori che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%)
7 – per interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (detrazione dell’80%).
8 – per lavori sulle parti comuni di edifici condominiali che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%)
9 – per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%).
Qualora, poi, gli interventi siano realizzati nei comuni situati nelle zone classificate a rischio sismico 1 (ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tali aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione dell’imposta è pari al 75 o all’85% per cento a seconda del codice utilizzato:
10 – per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%)
11 – per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%).

Tanto premesso, la detrazione in argomento viene ripartita in 5 rate di pari importo.
La spesa su cui applicare la percentuale, come anticipato, non può superare il limite di 96mila euro all’anno per ciascuna unità immobiliare. Tale limite, nell’ipotesi di interventi su parti comuni di edifici condominiali deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2017 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale (articolo 1, commi 2 e 3, legge di bilancio 2017).
La detrazione d’imposta è pari al:
- 55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013
- 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017
- 70%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di condomini, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso
- 75%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
In relazione alle ultime due tipologie di detrazione, nella colonna 1, sono stati aggiunti ai 7 presenti nella dichiarazione Redditi 2017, due nuovi codici:
8 – per i lavori sull’involucro del condominio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso
9 – per gli interventi destinati a ottimizzare la prestazione energetica invernale ed estiva del condominio.
Cambiando argomento, poi, segnaliamo l’eliminazione del quadro CS relativo al contributo di solidarietà, in quanto non vi è stata la proroga normativa.
Infine l’acconto 2018
Al fine del corretto calcolo dell’acconto 2018, il contribuente deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34 (rigo differenza), introducendo i correttivi previsti dalla norme vigenti, mediante la compilazione del seguente prospetto secondo le indicazioni sotto riportate:

- l’acconto Irpef deve essere calcolato tenendo conto anche dei redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20% (quadro RM – articolo 59-ter, comma 5, del Dl 1/2012)
- in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato considerando la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (articolo 34, comma 2, della legge 183/2011)
- per i soggetti che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi 8, 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 232/2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è rispettivamente del 40, del 150 e del 40% (circolare 4/E del 30 marzo 2017). Ai sensi del successivo comma 12, in sede di determinazione dell’acconto per il periodo 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento (comma 8), sull’iper ammortamento (comma 9) e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali (comma 10)
- in presenza della disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del Dl 18/2016, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.
4 – Fine
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 6 giugno
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 11 giugno
La terza puntata è stata pubblicata giovedì 14 giugno

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