Giurisprudenza

8 Giugno 2018

Conferimento al trust? Subitoal Fisco, la tassa sulle donazioni

Giurisprudenza

Conferimento al trust? Subito
al Fisco, la tassa sulle donazioni

Il trasferimento, infatti, fa emergere un’immediata capacità economica del destinatario che manifesta un potere di disposizione sui beni assegnati dal momento della designazione

Conferimento al trust? Subito|al Fisco, la tassa sulle donazioni

La Corte di cassazione, con la sentenza 13626 del 30 maggio 2018, confermando la posizione espressa dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 48/2007 e n. 3/2008, ha evidenziato che il conferimento da parte del disponente del patrimonio al trust sconta contestualmente l’imposta sulla donazione, senza la necessità di dover attendere la futura distribuzione del patrimonio da parte del trustee ai beneficiari.
 
Il caso
Il contenzioso trae origine da un avviso di liquidazione con il quale l’ufficio richiedeva il pagamento dell’imposta di donazione nella misura dell’8% a seguito dell’istituzione di un trust. In particolare una società costituiva detto trust col fine di attribuirvi alcune quote di partecipazioni in società di capitali, con la finalità di procedere alla loro dismissione e con il ricavato di rientrare dalla propria esposizione debitoria.
Il notaio rogante, in sede di autoliquidazione, procedeva a versare l’imposta di registro nella misura fissa, pertanto impugnava il summenzionato avviso innanzi alle corti di merito. L’amministrazione finanziaria resisteva in giudizio difendendo il proprio operato e sia i giudici di primo grado che di secondo grado respingevano il ricorso del notaio.
La Corte di cassazione, nella pronuncia in commento, ha stabilito la rilevanza ai fini dell’imposta di donazione sin dal momento in cui il disponente attribuisce il patrimonio al trust in quanto il trasferimento a favore del trust fa emergere un’immediata capacità economica del destinatario che manifesta un potere di disposizione sui beni conferiti.
 
La pronuncia della Cassazione
La Corte, con la pronuncia in commento, è tornata ad analizzare una questione piuttosto dibattuta relativa all’applicazione dell’imposta di donazione sull’attribuzione del patrimonio al trust. Rispetto alla giurisprudenza di merito, che è maggiormente favorevole all’applicazione dell’imposta di donazione al momento di distribuzione del patrimonio ai beneficiari, la sentenza in commento ha confermato la posizione piuttosto consolidata, in sede di legittimità, uniforme all’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 48/2007 e 3/2008, che prevede l’applicazione dell’imposta sin dal momento del conferimento.
 
Con la sentenza 13626/2018 la Corte suprema ripercorre le più recenti pronunce in tema di tassazione indiretta nell’ambito di questo speciale istituto giuridico. In particolare, richiama l’ordinanza n. 3737/2015, che stabilisce l’applicazione dell’imposta di donazione nella misura dell’8% ai trust autodichiarati (ovvero dove il disponente è designato anche quale trustee) a prescindere dal trasferimento e arricchimento in capo a un altro soggetto (ovvero i beneficiari). Viene, inoltre, richiamata la pronuncia n. 21614/2016, che stabilisce l’applicazione dell’imposta di donazione al momento del trasferimento del patrimonio dal trust ai beneficiari, in quanto, a detta del Collegio giudicante, solo in questo momento si realizza un arricchimento dei beneficiari. Nello specifico la Corte stabilisce che “il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 d.lgs. n. 346 cit. (D.Lgs. 346/1990) del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”.
 
La Corte suprema ha ritenuto di aderire alla seconda tesi ritenendo che “la lettura del dato normativo fiscale, il quale deve tenere in debito conto il sistema fiscale complessivo e le ragioni di ordine costituzionale, legate alla capacità contributiva ex art. 53 Cost. fanno ritenere legittima l’applicazione dell’imposta prevista dal TU n. 346/90 qualora, come nella specie, il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento”.
 
Pertanto, alla luce della pronuncia in commento la Corte di cassazione ha ritenuto che il “vincolo di destinazione” in questione determinasse un effetto traslativo della proprietà dei beni conferiti nel trust, ovvero si sarebbe determinato un passaggio di beni (le quote societarie) tra il disponente e il beneficiario, in virtù del fatto che lo scopo di tale trust era proprio il poter dismettere le quote societarie e determinare un arricchimento del beneficiario.
In conclusione la Corte ha stabilito che “nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il reale arricchimento del beneficiario”. Da qui ne discende la correttezza anche dell’applicazione dell’aliquota dell’8% in quanto tra il disponente e il beneficiario non intercorrono rapporti di coniugio, parentale o affinità tali da giustificare l’applicazione delle aliquote ridotte del 4% o del 6 per cento.
 
Osservazioni
Con la legge 364/1989 (entrata in vigore dal 1° gennaio 1992), è stata ratificata, senza riserva, la Convenzione dell’Aja del 18 luglio 1985, con la quale possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia al trust costituito secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico.
 
L’articolo, 2 comma 1, della Convenzione definisce il trust come “un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”. L’amministrazione finanziaria, con la circolare 48/2007, ha precisato che “il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.
 
Per quanto concerne il trattamento tributario, l’articolo 19 dispone che “la Convenzione non pregiudica la competenza degli Stati in materia fiscale”. Ne consegue che l’individuazione del regime impositivo applicabile è materia riservata all’autonomia di ciascuno Stato contraente.
In materia di imposizione indiretta è intervenuta l’Agenzia delle entrate con le già richiamate circolari 48/E/2007 e 3/E/2008. In particolare è stato chiarito che gli atti di disposizione, attraverso i quali il patrimonio in trust viene incrementato, sono soggetti all’imposta di donazione.
L’articolo 6 del Dl 262/2006 ha, infatti, stabilito una specifica disciplina per la “costituzione di vincoli di destinazione”, prevedendone l’assoggettamento all’imposta di registro che, in sede di conversione a opera della legge 286/2006, è stata sostituita dall’imposta di donazione.
 
L’amministrazione finanziaria ha quindi definito la dibattuta questione sostenendo che, nei trust con beneficiari, la costituzione del vincolo di destinazione si pone sin dall’origine a favore di questi, concretizzando l’attribuzione liberale.
Ne consegue che, alla luce dei chiarimenti di prassi sopra esposti, il conferimento dei beni nel trust coincide con il momento impositivo ai fini dell’imposta di donazione in quanto comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee. Infatti, l’articolo, 2 comma 2, della Convenzione dell’Aja del 18 luglio 1985, stabilisce che i beni conferiti “costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee”.
Pertanto, il presupposto che fa scattare l’imposizione indiretta sin dal momento della devoluzione del patrimonio va ricondotto al “vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore dei soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente” così come anche statuito nella sentenza in commento.

Ivano Cosimo Epifani

Vincenzo Portacci

pubblicato Martedì 12 Giugno 2018

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