Normativa e prassi

1 Giugno 2018

Ex frontalieri ed ex iscritti Aire:il modello per fare pace col Fisco

Normativa e prassi

Ex frontalieri ed ex iscritti Aire:
il modello per fare pace col Fisco

Va utilizzato per accedere alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero introdotta dal Dl collegato alla manovra di bilancio 2018

Ex frontalieri ed ex iscritti Aire:|il modello per fare pace col Fisco
Con il provvedimento 1° giugno 2018 del direttore dell’Agenzia delle entrate è stato approvato il modello per accedere alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero prevista dal decreto-legge collegato alla manovra di bilancio per il 2018.

La procedura di regolarizzazione
Il Dl 148/2017 (articolo 5-septies) ha introdotto la possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero (al 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (cfr articolo 4, comma 1, Dl 167/1990), derivanti da redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti all’estero.
I contribuenti interessati sono le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia (ovvero i loro eredi) in precedenza residenti all’estero, iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi.
Per la regolarizzazione è necessario versare (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.
Possono essere regolarizzate anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
 
Il provvedimento 1° giugno 2018
Con il provvedimento pubblicato oggi, l’Agenzia ha emanato le disposizioni operative necessarie per l’attuazione della procedura di regolarizzazione, approvando il modello per la richiesta di accesso e le istruzioni per la sua compilazione.

Chi può utilizzare il modello
Il modello può essere utilizzato dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in precedenza residenti all’estero e iscritte all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, che intendono avvalersi della procedura di regolarizzazione.
La richiesta di accesso alla procedura può essere presentata anche dagli eredi dei contribuenti in possesso dei requisiti richiesti.
 
Cosa si può regolarizzare
Possono essere regolarizzate le attività estere di natura finanziaria detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti da redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti all’estero.
Non rientrano nell’ambito applicativo della procedura gli investimenti patrimoniali detenuti all’estero.
 
Quando l’accesso è precluso
La procedura di regolarizzazione è esclusa se il contribuente ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione inerenti le attività e le annualità che intende regolarizzare. Inoltre, non è consentita se le attività e le somme sono già state oggetto di voluntary disclosure (legge 186/2014 e Dl 153/2015).
 
Come presentare il modello
Il modello deve essere presentato in via telematica, direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline), o tramite un soggetto incaricato, utilizzando l’apposito software disponibile sul sito dell’Agenzia.
 
Quando presentare il modello
C’è tempo fino a martedì 31 luglio 2018 per presentare la richiesta di accesso alla procedura.
L’istanza si considera presentata quando si è conclusa l’acquisizione dei dati e l’Agenzia rilascia una comunicazione di avvenuta ricezione.
È consentita anche l’integrazione dell’istanza originaria, per eventuali rettifiche, da inviare sempre entro il 31 luglio 2018.
 
Documentazione di accompagnamento
La richiesta di accesso deve essere corredata da una relazione di accompagnamento (da trasmettere via pec all’indirizzo indicato nella ricevuta di avvenuta presentazione del modello) da cui risultano le seguenti informazioni:

  • ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione
  • determinazione dei redditi prodotti all’estero, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano
  • corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili
  • valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui questo valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero
  • individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’Ivafe, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione. 

Modalità e termini di versamento
Chi aderisce alla procedura è tenuto a pagare (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) un importo pari al 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione. Se a questa data il valore o la giacenza sono pari o inferiori a zero, per quantificare l’importo dovuto si fa riferimento al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.
Il pagamento avviene in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o in tre rate mensili di pari importo. In quest’ultimo caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2018 e le successive due rate (da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2018) dovranno essere maggiorate degli interessi, calcolati in base al tasso legale attualmente in vigore e pari allo 0,3%. Non è ammessa la compensazione.
La procedura si perfeziona nel momento in cui è stato integralmente pagato l’importo dovuto.
Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 Elide (il codice tributo da utilizzare sarà istituito con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate).

pubblicato Venerdì 1 Giugno 2018

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