19 Marzo 2018
Cessione di bovini e suini vivi:Iva leggera anche per quest’anno
Normativa e prassi
Cessione di bovini e suini vivi:
Iva leggera anche per quest’anno
I produttori agricoli che applicano il regime speciale possono determinare l’imposta detraibile utilizzando le stesse percentuali di compensazione stabilite per il 2016 e 2017
A stabilirlo è il decreto Mef 2 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato scorso.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, in base alla quale tali percentuali di compensazione “sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8%” (articolo 1, comma 506, legge 205/2017). La disposizione ribadisce quanto già previsto, per lo scorso anno, dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 45, legge 232/2016) e attuato dal ricordato decreto 27 gennaio 2017.
Pertanto, il decreto 2 febbraio 2018 conferma, per un altro anno, le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente nella misura del 7,65% e del 7,95%.
I contribuenti interessati sono i produttori agricoli in regime speciale (articolo 34, Dpr 633/1972), i quali detraggono l’Iva pagata ai fornitori non in maniera analitica, ma secondo un meccanismo di forfettizzazione, applicando, appunto, specifiche percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni effettuate.
Le stesse percentuali, peraltro, hanno anche la funzione di aliquote Iva per le cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati (quelli, cioè, con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 7mila euro) e nei passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa quando entrambi i soggetti (il socio e la cooperativa) applicano il regime speciale Iva.
pubblicato Lunedì 19 Marzo 2018

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