5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili
L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n. 303 del 4 dicembre 2025).
Adm, attraverso i propri laboratori chimici, ha ritenuto che i prodotti in questione – spray e gocce oculari in diversi formati e composizioni – presentino le caratteristiche dei prodotti farmaceutici del capitolo 30 della Nomenclatura combinata e possano essere classificati nella voce 3004, codice NC 3004 90 00, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici e condizionati per la vendita al minuto.
Grazie a tale classificazione, l’Agenzia delle entrate ha confermato che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10%, prevista dal numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. La norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2019 ha, infatti, chiarito che l’agevolazione riguarda i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, purché classificabili nella voce 3004.
Le società avevano dichiarato di produrre una gamma di soluzioni oftalmiche lubrificanti, idratanti, lenitive e protettive, formulate con acido ialuronico (anche reticolato), liposomi ed estratti vegetali come aloe vera, mirtillo, ginkgo biloba, amamelide ed euphrasia. Prodotti destinati alla cura e prevenzione della sindrome dell’occhio secco, alla stabilizzazione del film lacrimale e al sollievo da irritazioni, compatibili con lenti a contatto e indicati anche per occhi sensibili e sottoposti a stress visivo digitale.
La risposta dell’Agenzia, fondata sui pareri tecnici di Adm, conferma dunque che tali dispositivi rientrano nella disciplina agevolativa e possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%, risolvendo così le incertezze interpretative sollevate dalle società.
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