4 Dicembre 2025
Pmi, franchigia Iva oltre confine: nuova tempistica per accedere al regime
Il termine di 35 giorni lavorativi decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate
Il provvedimento dell’Agenzia siglato il 4 dicembre 2025 interviene sul regime di franchigia Iva per le piccole imprese apportando delle modifiche al precedente provvedimento del 30 dicembre 2024 che, in linea con le indicazioni della direttiva 2020/285 e del decreto attuativo (Dlgs n. 180/2024), aveva individuato le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia Iva in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre alle modalità e ai termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente tali informazioni. Il provvedimento del 2024 ha definito, inoltre, il processo di attribuzione da parte dell’Agenzia al soggetto passivo del codice identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati membri dell’Unione europea (suffisso EX).
Il presente provvedimento, in linea con quanto stabilito dall’articolo 70-noviesdecies, comma 1, del Dpr n. 633/1972, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, precisa che il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nel dettaglio le parole “Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione” (punto 7.4 del provvedimento del 30 dicembre 2024) sono modificate con le seguenti: “Dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate”.
Per facilitare la lettura sulle informazioni da inviare per fruire del regime di favore, il provvedimento in esame riporta il contenuto del precedente provvedimento del 30 dicembre 2024, coordinato con le attuali modifiche.
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