11 Dicembre 2017
Società in house non immunidal recupero degli aiuti di Stato
Giurisprudenza
Società in house non immuni
dal recupero degli aiuti di Stato
L’Agenzia delle entrate ha l’obbligo di esigere le somme ritenute incompatibili con il diritto comunitario anche se usufruite da Spa a partecipazione pubblica totalitaria
Nella sentenza n. 17240/2017, la Corte di cassazione torna ad occuparsi della disciplina del recupero delle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico ex articolo 3, comma 70, della legge n. 549/1995, e articolo 66, comma 14, del Dl n. 331/1993, per la gestione dei servizi pubblici locali. Agevolazioni qualificate come aiuti di Stato e ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce.
Nella specie, la Corte di legittimità è stata chiamata a chiarire se tra i soggetti destinatari della decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce – e, quindi del conseguente recupero mediante ingiunzione delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite – vi rientrano anche i soggetti – quale il ricorrente – a esclusiva e totalitaria partecipazione pubblica (nello specifico, si trattava di un soggetto costituito da sessanta Comuni) ovvero solo quelli a prevalente partecipazione pubblica operanti nella gestione dei servizi pubblici locali.
Il Collegio, nel riconoscere che la decisione comunitaria diretta a contrastare gli aiuti di Stato si rivolge a tutti i soggetti a partecipazione pubblica che operano nel settore sei sevizi pubblici locali, ha confermato il principio già espresso in una recente pronuncia resa sempre dalla Sezione tributaria (Cassazione, 31 gennaio 2017, n. 2396, idem, 28 giugno 2017, n. 16073), secondo il quale il recupero degli aiuti di Stato in questione è legittimo anche se rivolto nei confronti delle società in house e, quindi, a partecipazione pubblica totalitaria. Ciò in quanto risulta irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all’obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti.
Nel ribadire ciò, il Collegio ha anche rammentato che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’unica condizione per l’esclusione dal recupero è che si tratti di ipotesi rientranti nell’ambito della regola de minimis.
In questo senso, l’onere dell’amministrazione finanziaria, al fine di legittimare il recupero, è solo quello di provare che la società è una Spa costituita ai sensi della legge n. 142/1990 e che ha effettivamente fruito dell’agevolazione.
Sarà la società destinataria a dover dar prova che l’aiuto ricevuto non può formare oggetto di recupero, in quanto rientra nell’ambito di applicazione della regola de minimis (in questo senso, cfr Cassazione, 19 novembre 2010, n. 23417; idem, nn. 23414, 23415, 23416, 23418, 23419 e 23420; 24 novembre 2010, n. 23802; 29 dicembre 2010, nn. 26284, 26285 e 26286; 20 maggio 2011, n. 11228; 12 settembre 2012, nn. 15213 e 15214; 23 novembre 2016, nn. 23797 e 23799; 11 maggio 2017, n. 11645; 5 luglio 2017, n. 16515).
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Martedì 16 Gennaio 2018
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