Giurisprudenza

11 Dicembre 2017

Società in house non immunidal recupero degli aiuti di Stato

Giurisprudenza

Società in house non immuni
dal recupero degli aiuti di Stato

L’Agenzia delle entrate ha l’obbligo di esigere le somme ritenute incompatibili con il diritto comunitario anche se usufruite da Spa a partecipazione pubblica totalitaria

Società in house non immuni|dal recupero degli aiuti di Stato

Nella sentenza n. 17240/2017, la Corte di cassazione torna ad occuparsi della disciplina del recupero delle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico ex articolo 3, comma 70, della legge n. 549/1995, e articolo 66, comma 14, del Dl n. 331/1993, per la gestione dei servizi pubblici locali. Agevolazioni qualificate come aiuti di Stato e ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce.
 
Nella specie, la Corte di legittimità è stata chiamata a chiarire se tra i soggetti destinatari della decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce – e, quindi del conseguente recupero mediante ingiunzione delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite – vi rientrano anche i soggetti – quale il ricorrente – a esclusiva e totalitaria partecipazione pubblica (nello specifico, si trattava di un soggetto costituito da sessanta Comuni) ovvero solo quelli a prevalente partecipazione pubblica operanti nella gestione dei servizi pubblici locali.
 
Il Collegio, nel riconoscere che la decisione comunitaria diretta a contrastare gli aiuti di Stato si rivolge a tutti i soggetti a partecipazione pubblica che operano nel settore sei sevizi pubblici locali, ha confermato il principio già espresso in una recente pronuncia resa sempre dalla Sezione tributaria (Cassazione, 31 gennaio 2017, n. 2396, idem, 28 giugno 2017, n. 16073), secondo il quale il recupero degli aiuti di Stato in questione è legittimo anche se rivolto nei confronti delle società in house e, quindi, a partecipazione pubblica totalitaria. Ciò in quanto risulta irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all’obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti.
 
Nel ribadire ciò, il Collegio ha anche rammentato che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’unica condizione per l’esclusione dal recupero è che si tratti di ipotesi rientranti nell’ambito della regola de minimis.
In questo senso, l’onere dell’amministrazione finanziaria, al fine di legittimare il recupero, è solo quello di provare che la società è una Spa costituita ai sensi della legge n. 142/1990 e che ha effettivamente fruito dell’agevolazione.
Sarà la società destinataria a dover dar prova che l’aiuto ricevuto non può formare oggetto di recupero, in quanto rientra nell’ambito di applicazione della regola de minimis (in questo senso, cfr Cassazione, 19 novembre 2010, n. 23417; idem, nn. 23414, 23415, 23416, 23418, 23419 e 23420; 24 novembre 2010, n. 23802; 29 dicembre 2010, nn. 26284, 26285 e 26286; 20 maggio 2011, n. 11228; 12 settembre 2012, nn. 15213 e 15214; 23 novembre 2016, nn. 23797 e 23799; 11 maggio 2017, n. 11645; 5 luglio 2017, n. 16515).
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

pubblicato Martedì 16 Gennaio 2018

Società in house non immunidal recupero degli aiuti di Stato

Ultimi articoli

Normativa e prassi 14 Gennaio 2026

Iva al 22% per l’opera realizzata in fonderia su input dell’artista

Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” non toccano la definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5% Con la risposta n.

Attualità 13 Gennaio 2026

False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria

Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.

Normativa e prassi 12 Gennaio 2026

Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione

L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.

Normativa e prassi 12 Gennaio 2026

Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati

Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.

torna all'inizio del contenuto