Normativa e prassi

20 Novembre 2017

Credito d’imposta fondazioni:il codice tributo per compensarlo

Normativa e prassi

Credito d’imposta fondazioni:
il codice tributo per compensarlo

L’Agenzia comunicherà l’ammontare del beneficio spettante a ciascuno, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse disponibili

Credito d’imposta fondazioni:|il codice tributo per compensarlo
Il contributo concesso alle fondazioni bancarie sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, guadagna il codice tributo da “incasellare” nell’F24: è il 6880, istituito con la risoluzione 142/E del 20 novembre 2017.
Il beneficio, inaugurato dai commi da 578 a 581 dell’ultima legge di bilancio (la 232/2016), consiste nella possibilità di scalare (dai debiti fiscali e contributivi) il 100% dei versamenti effettuati a vantaggio dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni per l’anno 2017.        
           
Si tratta di un ulteriore passaggio dall’approvazione della legge e l’emanazione del decreto attuativo (vedi “Credito d’imposta fondazioni: adottate le modalità applicative”) che ha sancito le modalità applicative del credito in argomento.
Ulteriore perché il decreto – oltre a stabilire i compiti dei beneficiari, cioè le fondazioni, che devono trasmettere all’Acri (Associazione di fondazioni e casse di risparmio), le delibere di impegno a effettuare i versamenti, e dell’“intermediario”, cioè l’Acri tenuto a inviare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici – ha previsto sì l’istituzione del codice tributo per usufruire concretamente del contributo, ma anche che “L’Agenzia  delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel  limite massimo delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI” (articolo 3, comma 3).
 
Come anticipato, il credito, che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle riguardanti i periodi successivi nei quali il credito è utilizzato, è sfruttabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
 
Detto ciò, il codice tributo 6880, descritto come “Credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni – art. 1, commi 578-581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, va sistemato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, mentre l’“anno di riferimento” da riportare è quello di riconoscimento del credito.

pubblicato Lunedì 20 Novembre 2017

Credito d’imposta fondazioni:il codice tributo per compensarlo

Ultimi articoli

Attualità 26 Aprile 2024

Invio delle dichiarazioni Iva 2024, c’è tempo fino al 30 aprile

Ancora pochi giorni per inviare all’Agenzia, nei termini ordinari, la dichiarazione Iva annuale 2024, relativa alle operazioni svolte nel 2023.

Attualità 26 Aprile 2024

Fusioni nei soggetti Ias adopter, neutralità e retrodatazione

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a un graduale allineamento dei principi contabili nazionali a quelli internazionali.

Analisi e commenti 25 Aprile 2024

Bilancio 2024 in pillole – 8 il contributo per il caro energia

La manovra 2024, all’interno delle misure stabilite per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, ha previsto, all’articolo 1, comma 14, lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per il riconoscimento, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare, nel I trimestre 2024, in quota fissa e in base alle zone climatiche, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

Attualità 24 Aprile 2024

Bonus sponsorizzazioni sportive 2022, disponibile online il primo elenco

Il Dipartimento per lo sport, dopo aver effettuato le necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ha reso pubblico la prima lista dei beneficiari che nel 2022 hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.

torna all'inizio del contenuto