Normativa e prassi

20 Novembre 2017

Credito d’imposta fondazioni:il codice tributo per compensarlo

Normativa e prassi

Credito d’imposta fondazioni:
il codice tributo per compensarlo

L’Agenzia comunicherà l’ammontare del beneficio spettante a ciascuno, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse disponibili

Credito d’imposta fondazioni:|il codice tributo per compensarlo
Il contributo concesso alle fondazioni bancarie sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, guadagna il codice tributo da “incasellare” nell’F24: è il 6880, istituito con la risoluzione 142/E del 20 novembre 2017.
Il beneficio, inaugurato dai commi da 578 a 581 dell’ultima legge di bilancio (la 232/2016), consiste nella possibilità di scalare (dai debiti fiscali e contributivi) il 100% dei versamenti effettuati a vantaggio dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni per l’anno 2017.        
           
Si tratta di un ulteriore passaggio dall’approvazione della legge e l’emanazione del decreto attuativo (vedi “Credito d’imposta fondazioni: adottate le modalità applicative”) che ha sancito le modalità applicative del credito in argomento.
Ulteriore perché il decreto – oltre a stabilire i compiti dei beneficiari, cioè le fondazioni, che devono trasmettere all’Acri (Associazione di fondazioni e casse di risparmio), le delibere di impegno a effettuare i versamenti, e dell’“intermediario”, cioè l’Acri tenuto a inviare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici – ha previsto sì l’istituzione del codice tributo per usufruire concretamente del contributo, ma anche che “L’Agenzia  delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel  limite massimo delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI” (articolo 3, comma 3).
 
Come anticipato, il credito, che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle riguardanti i periodi successivi nei quali il credito è utilizzato, è sfruttabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
 
Detto ciò, il codice tributo 6880, descritto come “Credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni – art. 1, commi 578-581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, va sistemato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, mentre l’“anno di riferimento” da riportare è quello di riconoscimento del credito.

pubblicato Lunedì 20 Novembre 2017

Credito d’imposta fondazioni:il codice tributo per compensarlo

Ultimi articoli

Attualità 26 Maggio 2023

Correzioni di istanza Civis: falso, la mail contiene un malware

L’Agenzia delle entrate avvisa che è in corso di diffusione una campagna di phishing attuata tramite false comunicazioni trasmesse via e-mail.

Attualità 26 Maggio 2023

Comunicazione Fatca senza Tin: no problem, nessuna sanzione

L’Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs), infatti, con una notice dello scorso 30 dicembre, informata delle difficoltà che le istituzioni finanziarie italiane riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (Tin), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin, in relazione a un conto già esistente al 30 giugno 2014, non determinerà di per sé gravi conseguenze.

Attualità 25 Maggio 2023

Statistiche delle dichiarazioni Irpef, il Mef pubblica i dati 2021

Sul sito del Dipartimento delle finanze sono disponibili i dati su dichiarazioni Irpef dei titolari di partita Iva, reddito prevalente delle persone fisiche e Isa.

Normativa e prassi 25 Maggio 2023

“Decreto bollette” ai titoli di coda, palazzo Madama rinnova la fiducia

Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato) Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel).

torna all'inizio del contenuto