Normativa e prassi

20 Novembre 2017

Credito d’imposta fondazioni:il codice tributo per compensarlo

Normativa e prassi

Credito d’imposta fondazioni:
il codice tributo per compensarlo

L’Agenzia comunicherà l’ammontare del beneficio spettante a ciascuno, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse disponibili

Credito d’imposta fondazioni:|il codice tributo per compensarlo
Il contributo concesso alle fondazioni bancarie sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, guadagna il codice tributo da “incasellare” nell’F24: è il 6880, istituito con la risoluzione 142/E del 20 novembre 2017.
Il beneficio, inaugurato dai commi da 578 a 581 dell’ultima legge di bilancio (la 232/2016), consiste nella possibilità di scalare (dai debiti fiscali e contributivi) il 100% dei versamenti effettuati a vantaggio dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni per l’anno 2017.        
           
Si tratta di un ulteriore passaggio dall’approvazione della legge e l’emanazione del decreto attuativo (vedi “Credito d’imposta fondazioni: adottate le modalità applicative”) che ha sancito le modalità applicative del credito in argomento.
Ulteriore perché il decreto – oltre a stabilire i compiti dei beneficiari, cioè le fondazioni, che devono trasmettere all’Acri (Associazione di fondazioni e casse di risparmio), le delibere di impegno a effettuare i versamenti, e dell’“intermediario”, cioè l’Acri tenuto a inviare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici – ha previsto sì l’istituzione del codice tributo per usufruire concretamente del contributo, ma anche che “L’Agenzia  delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel  limite massimo delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI” (articolo 3, comma 3).
 
Come anticipato, il credito, che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle riguardanti i periodi successivi nei quali il credito è utilizzato, è sfruttabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
 
Detto ciò, il codice tributo 6880, descritto come “Credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni – art. 1, commi 578-581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, va sistemato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, mentre l’“anno di riferimento” da riportare è quello di riconoscimento del credito.

pubblicato Lunedì 20 Novembre 2017

Credito d’imposta fondazioni:il codice tributo per compensarlo

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