Normativa e prassi

8 Novembre 2017

Che fare quando il Fisco invitaa ricontrollare il volume d’affari

Normativa e prassi

Che fare quando il Fisco invita
a ricontrollare il volume d’affari

Le comunicazioni arrivano all’indirizzo Pec e sono consultabili, con altri dati, nel “cassetto fiscale” del contribuente, che può chiedere maggiori informazioni, spiegare o ravvedersi

Che fare quando il Fisco invita|a ricontrollare il volume d’affari
Continua ad arricchirsi il bagaglio delle informazioni che il Fisco mette in comune con i contribuenti per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In questo caso, protagonista, è il volume d’affari dei soggetti Iva.
Con il provvedimento dell’8 novembre 2017, infatti, sono state stabilite le modalità attraverso le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente (e della Guarda di finanza) le informazioni relative al confronto delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex articolo 21, Dl 78/2010, nella versione vigente fino al 24 ottobre 2016) da cui risulterebbe che sia stato omesso, in tutto o in parte, il volume d’affari conseguito.
 
Nella comunicazione tutti i dati per capire
I contribuenti interessati riceveranno, al proprio indirizzo Pec, una lettera contenente le informazioni utili a identificare il rilievo riscontrato e cioè:

  • il codice fiscale, la denominazione, il cognome e il nome del destinatario dell’alert
  • il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta oggetto dell’incongruenza emersa
  • il codice atto
  • il totale delle operazioni comunicate dai clienti Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso
  • le modalità di consultazione dei dati di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata. 

La stessa comunicazione e gli stessi dati saranno disponibili anche nel “cassetto fiscale” del destinatario della lettera, che, in più, permette di conoscere le seguenti ulteriori informazioni:

  • il protocollo e la data di invio della dichiarazione Iva che ha fatto scattare la procedura
  • la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi: VE23 – colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35 – colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37 – colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno, ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione)
  • l’importo della somma delle operazioni relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti Iva e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso e considerate al netto dell’imposta sul valore aggiunto in base all’aliquota ordinaria
  • le operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione Iva in questione
  • i dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva
  • gli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti titolari di partita Iva del punto precedente
  • i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente
  • le cessioni o prestazioni comunicate per ciascuno dei consumatori finali del punto precedente. 

La parola al contribuente
Il destinatario della comunicazione può richiedere all’Agenzia, direttamente o tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, maggiori informazioni sulle anomalie segnalate oppure comunicare, attraverso l’indirizzo Pec, fatti e circostanze non presenti nelle banche dati del Fisco, in grado di spiegare le incongruenze emerse.
 
Una volta verificato il volume d’affari, nel caso in cui risultino esatti i calcoli dell’amministrazione finanziaria, il contribuente può correggere o integrare quanto dichiarato avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), usufruendo della riduzione graduale delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.  Tale comportamento è consentito a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza (salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazione dei redditi e dell’Iva (ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973 e articolo 54-bis, Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr 600/1973).

pubblicato Mercoledì 8 Novembre 2017

Che fare quando il Fisco invitaa ricontrollare il volume d’affari

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