Normativa e prassi

8 Novembre 2017

Che fare quando il Fisco invitaa ricontrollare il volume d’affari

Normativa e prassi

Che fare quando il Fisco invita
a ricontrollare il volume d’affari

Le comunicazioni arrivano all’indirizzo Pec e sono consultabili, con altri dati, nel “cassetto fiscale” del contribuente, che può chiedere maggiori informazioni, spiegare o ravvedersi

Che fare quando il Fisco invita|a ricontrollare il volume d’affari
Continua ad arricchirsi il bagaglio delle informazioni che il Fisco mette in comune con i contribuenti per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In questo caso, protagonista, è il volume d’affari dei soggetti Iva.
Con il provvedimento dell’8 novembre 2017, infatti, sono state stabilite le modalità attraverso le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente (e della Guarda di finanza) le informazioni relative al confronto delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex articolo 21, Dl 78/2010, nella versione vigente fino al 24 ottobre 2016) da cui risulterebbe che sia stato omesso, in tutto o in parte, il volume d’affari conseguito.
 
Nella comunicazione tutti i dati per capire
I contribuenti interessati riceveranno, al proprio indirizzo Pec, una lettera contenente le informazioni utili a identificare il rilievo riscontrato e cioè:

  • il codice fiscale, la denominazione, il cognome e il nome del destinatario dell’alert
  • il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta oggetto dell’incongruenza emersa
  • il codice atto
  • il totale delle operazioni comunicate dai clienti Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso
  • le modalità di consultazione dei dati di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata. 

La stessa comunicazione e gli stessi dati saranno disponibili anche nel “cassetto fiscale” del destinatario della lettera, che, in più, permette di conoscere le seguenti ulteriori informazioni:

  • il protocollo e la data di invio della dichiarazione Iva che ha fatto scattare la procedura
  • la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi: VE23 – colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35 – colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37 – colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno, ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione)
  • l’importo della somma delle operazioni relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti Iva e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso e considerate al netto dell’imposta sul valore aggiunto in base all’aliquota ordinaria
  • le operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione Iva in questione
  • i dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva
  • gli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti titolari di partita Iva del punto precedente
  • i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente
  • le cessioni o prestazioni comunicate per ciascuno dei consumatori finali del punto precedente. 

La parola al contribuente
Il destinatario della comunicazione può richiedere all’Agenzia, direttamente o tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, maggiori informazioni sulle anomalie segnalate oppure comunicare, attraverso l’indirizzo Pec, fatti e circostanze non presenti nelle banche dati del Fisco, in grado di spiegare le incongruenze emerse.
 
Una volta verificato il volume d’affari, nel caso in cui risultino esatti i calcoli dell’amministrazione finanziaria, il contribuente può correggere o integrare quanto dichiarato avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), usufruendo della riduzione graduale delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.  Tale comportamento è consentito a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza (salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazione dei redditi e dell’Iva (ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973 e articolo 54-bis, Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr 600/1973).

pubblicato Mercoledì 8 Novembre 2017

Che fare quando il Fisco invitaa ricontrollare il volume d’affari

Ultimi articoli

Dati e statistiche 29 Marzo 2024

Mef, pubblicati i dati Ires per l’anno d’imposta 2021

Da una prima analisi delle statistiche, sono molti i segni + che, oltre alla ripresa del Pil, certificano in modo piuttosto evidente la fuoruscita del tessuto produttivo e del fare-impresa italiani dal periodo pandemico.

Attualità 29 Marzo 2024

Ravvedimento speciale, cerchietto rosso al 31 marzo

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, versamenti entro il 31 marzo 2024.

Normativa e prassi 29 Marzo 2024

Nasce l’impresa giovanile agricola – 2 al via il ricambio generazionale

La legge n. 36/2024, dopo aver definito e chiarito, all’articolo 2, le nuove figure di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo” (vedi articolo “Nasce l’impresa giovanile agricola – 1, al via il ricambio generazionale”), disciplina, rispettivamente, nell’articolo 4 e 5, e negli articoli 6 e 7, gli incentivi, specie fiscali, destinati all’insediamento e alla permanenza dei giovani in agricoltura, come di seguito elencati: articolo 4, reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura articolo 5, introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici articolo 6, prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione articolo 7, reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate.

Normativa e prassi 28 Marzo 2024

Esenti da Iva i corsi per avvocati della scuola privata riconosciuta

I corsi di formazione, obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione legale, forniti da una società privata riconosciuta come “scuola forense”, sono esenti da Iva: rientrano infatti nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, primo comma, n.

torna all'inizio del contenuto