8 Novembre 2017
Che fare quando il Fisco invitaa ricontrollare il volume d’affari
Normativa e prassi
Che fare quando il Fisco invita
a ricontrollare il volume d’affari
Le comunicazioni arrivano all’indirizzo Pec e sono consultabili, con altri dati, nel “cassetto fiscale” del contribuente, che può chiedere maggiori informazioni, spiegare o ravvedersi
Con il provvedimento dell’8 novembre 2017, infatti, sono state stabilite le modalità attraverso le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente (e della Guarda di finanza) le informazioni relative al confronto delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex articolo 21, Dl 78/2010, nella versione vigente fino al 24 ottobre 2016) da cui risulterebbe che sia stato omesso, in tutto o in parte, il volume d’affari conseguito.
Nella comunicazione tutti i dati per capire
I contribuenti interessati riceveranno, al proprio indirizzo Pec, una lettera contenente le informazioni utili a identificare il rilievo riscontrato e cioè:
- il codice fiscale, la denominazione, il cognome e il nome del destinatario dell’alert
- il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta oggetto dell’incongruenza emersa
- il codice atto
- il totale delle operazioni comunicate dai clienti Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso
- le modalità di consultazione dei dati di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
La stessa comunicazione e gli stessi dati saranno disponibili anche nel “cassetto fiscale” del destinatario della lettera, che, in più, permette di conoscere le seguenti ulteriori informazioni:
- il protocollo e la data di invio della dichiarazione Iva che ha fatto scattare la procedura
- la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi: VE23 – colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35 – colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37 – colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno, ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione)
- l’importo della somma delle operazioni relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti Iva e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso e considerate al netto dell’imposta sul valore aggiunto in base all’aliquota ordinaria
- le operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione Iva in questione
- i dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva
- gli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti titolari di partita Iva del punto precedente
- i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente
- le cessioni o prestazioni comunicate per ciascuno dei consumatori finali del punto precedente.
La parola al contribuente
Il destinatario della comunicazione può richiedere all’Agenzia, direttamente o tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, maggiori informazioni sulle anomalie segnalate oppure comunicare, attraverso l’indirizzo Pec, fatti e circostanze non presenti nelle banche dati del Fisco, in grado di spiegare le incongruenze emerse.
Una volta verificato il volume d’affari, nel caso in cui risultino esatti i calcoli dell’amministrazione finanziaria, il contribuente può correggere o integrare quanto dichiarato avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), usufruendo della riduzione graduale delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione. Tale comportamento è consentito a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza (salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazione dei redditi e dell’Iva (ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973 e articolo 54-bis, Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr 600/1973).
pubblicato Mercoledì 8 Novembre 2017
![Che fare quando il Fisco invitaa ricontrollare il volume d’affari](https://www.consulenzacinieri.it/wp-content/uploads/2020/07/news.jpg)
Ultimi articoli
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
I24 con scadenze future, criteri e modalità operative
I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.
Attualità 26 Luglio 2024
Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta
Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione
Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.
Normativa e prassi 25 Luglio 2024
Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.